Riforme: Condominio e Professioni
La Riforma del Condominio e la Riforma delle Professioni
Speciale Riforme: Condominio e Professioni
La riforma in pillole dalla A alla Z
Ecco una sintesi delle più importanti novità introdotte dal legislatore in materia condominiale.
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Nomina: obbligatoria se i condomini sono più di otto (prima era più di 4), indipendentemente dalle unità immobiliari possedute.
Requisiti richiesti: per poter esercitare l’attività di amministratore sono richiesti specifici requisiti, rispetto a prima ove chiunque poteva amministrare un condominio. I principali sono:
- Il godimento dei diritti civili e politici;
- Il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
- L’aver seguito uno specifico corso di formazione e curare l’aggiornamento professionale;
- L’Amministratore-condomino è ammesso, ed è esonerato sia dal possesso del titolo di studio che dalla frequenza del corso di formazione.
Affissione in bacheca: l’amministratore è tenuto ad affiggere nell’atrio le sue generalità complete, domicilio e recapiti telefonici.
Retribuzione: va espressa in modo analitico sia all’atto della nomina che ad ogni rinnovo.
Assicurazione professionale: L’assemblea condominiale può richiederla condizionando la nomina; la copertura va aggiornata in presenza di lavori straordinari.
Rendiconto: si supera lo scarno riferimento alla resa del conto e si introduce la situazione patrimoniale obbligatoria; va approvato entro 6 mesi e l’assemblea può nominare un revisore.
Compiti attribuiti: aumentati così come le responsabilità ed i motivi di revoca. Si introducono nuovi registri.
Iniziative esterne: Potrà partecipare e collaborare a progetti e programmi territoriali in sinergia con le istituzioni locali.
ASCENSORE
Le spese di manutenzione e sostituzione dovranno essere ripartite come quelle delle scale ex art. 1124 c.c.
ASSEMBLEA
Convocazione: È ammessa anche a mezzo posta elettronica certificata o fax. Se un argomento necessita di un particolare approfondimento, è possibile fissare più incontri consecutivi con il medesimo avviso.
Maggioranze:
Validità della costituzione.
In prima convocazione Maggioranza dei partecipanti al condominio 667 millesimi. In seconda convocaz.ne un terzo dei partecipanti al condominio 334 millesimi
Validità delle delibere
Prima convocazione | Maggioranza degli intervenuti | 500 millesimi.
Seconda convocazione | Maggioranza degli intervenuti | 334 millesimi.
Le nuove maggioranze:
Con almeno 1/3 dei millesimi si delibera in ordine a:
– contenimento consumo energetico certificato;
– produzione certificata energia da fonti rinnovabili.
Necessita la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi per:
– installazione antenna centralizzata e satellitare;
– superamento barriere architettoniche;
– contenimento consumo energetico;
– produzione energia da fonti rinnovabili;
– installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile;
– realizzazione parcheggi;
– adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
– installazione impianti di videosorveglianza;
Regole delle deleghe
– se i condomini sono più di 20, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale;
– l'amministratore non può ricevere mai delghe;
– nel supercondominio: se i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio;
CONSIGLIERI
Nomina: possibile negli stabili con almeno 12 unità immobiliari;
Composizione: almeno 3 consiglieri;
Funzioni: meramente consultive e di controllo.
CONTO CORRENTE
– E' obbligo intestarlo al condominio;
– L'estratto conto è liberamente consultabile dai condomini;
CONTRIBUTI CONDOMINIALI
Creditori
– possono richiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi;
– possono agire a danno dei condomini solvibili solo dopo aver escusso gli altri;
Morosità
– l'amministratore ha l'obbligo di curare il recupero entro 6 mesi dalla data
di chiusura del rendiconto;
– non esiste limite minimo per l'inizio dell'azione di recupero.
Venditore: resta obbligato a corrispondere le quote condominiali se non trasmette all'amministratore copia dell'atto di compravendita.
ARCHIVIO
La documentazione ed i giustificativi devono essere conservati per 10 anni.
FALLIMENTO
Le spese relative a manutenzioni ed innovazioni diventano ora prededucibil in sede fallimentare.
IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
Installazione
– deve essere comunicata all'amministratore con la specifica delle modalità esecutive;
– l'assemblea può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere un deposito cauzionale;
MULTA
Per violazione del regolamento multa fino a 200 euro, e fino a 800 Euro in caso di recidiva.
LAVORI STRAORDINARI
Diventa obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori.
MILLESIMI
Rettifica e modifica
- richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore a 1/5 del valore dell’unità immobiliare.
PARTI COMUNI
La modifica destinazione d’uso:
- approvazione con: 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale;
- impedita nei tre casi: se pregiudica stabilità, sicurezza o decoro architettonico.
Azione: ad iniziativa dell’amministratore o di singoli condomini.
QUATTRO REGISTRI
Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.
RISCALDAMENTO
Distacco
– consentito se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri;
– si contribuisce alle spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto centralizzato.
SITO DEL CONDOMINIO IN INTERNET
Attivazione: su delibera dell’assemblea e spese a carico della proprietà.
USUFRUTTUARIO
Spese: risponde solidalmente con il nudo proprietario.