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Il terzo responsabile per il riscaldamento non potrà essere una società di persone.
Dal 12 luglio 2013 sono cambiate le competenze del terzo responsabile.
Il «terzo responsabile» per il riscaldamento non potrà essere una società di persone.
Dal 12 luglio 2013 (data di entrata in vigore del Dpr 16 aprile 2013 n. 74, attuativo del Dlgs 192/2005) sono cambiate le competenze del terzo responsabile. Queste risultano ora essere: esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell'impianto termico, rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente. La nomina è una facoltà e non un obbligo.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kW è necessario essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.
La delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in Associazione Temporanea di Impresa o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di «servizio energia» (Dlgs 115/2008).
Cosa diversa è, invece, la conduzione degli impianti termici civili. Nel caso in cui la potenza termica sia superiore a 0.232 MW, l'incaricato deve essere munito di un patentino di abilitazione.