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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Detrazioni 36% e 55%: i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
La soppressione della comunicazione al Centro operativo riguarda l'intero 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell'amministratore
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19 dell'1 giugno 2012, IRPEF - Risposte a quesiti, con la quale sono forniti chiarimenti riguardanti le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edile e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia, le agevolazioni per i disabili, nonché altre questioni in tema di deduzioni e detrazioni.
L'Agenzia ha risposto nella circolare ad un quesito ANACI in merito alla abolita comunicazione di inizio lavori a Pescara ed al titolo abilitativo e dichiarazione sostitutiva. Vedere il punto 1.5 alle pagine 8 e 9 dove viene chiarito che: «Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al punto 1 sono richieste “Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)”. Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.»
Inoltre la Circolare chierisce che la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori non riguarda soltanto gli interventi successivi all’entrata in vigore del Dl 70/2011 (14 maggio 2011), che l’ha sancita, ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta. In sostituzione della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare i documenti indicati nel provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.
Pertanto, chi ha iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011 e ha dimenticato di farlo sapere al Centro operativo di Pescara non perde il diritto alla detrazione recuperando l’errore con la dichiarazione dei redditi 2012. Stessa soluzione anche per chi, in base alla norma precedente, ha inviato la comunicazione fuori tempo massimo.
I contribuenti, invece, che hanno spedito correttamente la nota per le ristrutturazioni iniziate fino al 13 maggio, dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.