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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Dal 2013 la fattura è più leggera
Semplificazione per mini-importi. Spazio all'elettronica
Entro il 31 dicembre, gli stati membri dovranno adottare le disposizioni attuative della direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010, che introduce modifiche alla direttiva 2006/112/CE volte a semplificare ed armonizzare meglio le regole in materia di fatturazione delle operazioni Iva. Tra i punti qualificanti della direttiva, l’introduzione della fattura semplificata e una deregulation sulla fattura elettronica.
La fattura semplificata.
Il nuovo art. 220-bis prevede l’entrata in scena della fattura semplificata. Gli stati membri dovranno infatti consentire ai contribuenti, nei seguenti casi, di emettere una fattura semplificata: a) quando l’importo della fattura non supera 100 euro o il corrispondente controvalore nella moneta nazionale b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell’art. 219, ossia un documento o messaggio che modifica e fa riferimento in modo specifico e inequivocabile a una fattura iniziale (in sostanza, una nota di variazione).
Il contenuto della fattura semplificata, tuttavia, non è definito in termini vincolanti, giacché l’art. 226- ter stabilisce che gli stati membri prevedono l’obbligo di indicarvi almeno i seguenti elementi:
- la data di emissione
- l’identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione
- l’identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi
- l’importo dell’Iva da pagare o i dati che permettono di calcolarlo
- nel caso delle note di variazione, il riferimento specifico e univoco alla fattura iniziale e le indicazioni specifiche che costituiscono oggetto di modifica.
Non sarà però ammessa la fattura semplificata in relazione alle “vendite a distanza” e alle cessioni intracomunitarie ed assimilate, nonché nel caso in cui l’operazione sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito e debitore dell’imposta sia il cessionario/committente.