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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

nuove procedure antincendio

Nuove procedure antincendio

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011-, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.


Tra le principali misure introdotte dal dpr si segnalano:

  • l'attualizzazione dell'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
  • l'introduzione del principio di proporzionalità che correla le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione;
  • l'individuazione di procedimenti differenziati a seconda della categoria di appartenenza;
  • l'aggiornamento ed il riadattamento delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente tramite il Comando Provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.


In riferimento al condominio:

  • per gli edifici civili: fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA;
  • per gli ascensori: non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi; cambia il calcolo delle altezze: non è più quella "in gronda" (intradosso solaio ultimo piano) ma quella antincendi (parapetto o alla finestra ultimo piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non sono più soggetti.
  • per le centrali termiche: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più l'esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
  • autorimesse: sono soggette se superano i 300 mq. (non vi è più il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.



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