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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Solidarieta dei contratti di appalto
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore ove non dimostri di aver messo in atto le cautele possibili per evitare l'inadempimento
L'art. 2 comma 5 bis della legge n. 44/2012 di conversione del DL n. 16/2012 (semplificazioni tributarie) ha stabilito che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente (imprenditore o datore di lavoro) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di aver messo in atto le cautele possibili per evitare l'inadempimento.