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BONUS FACCIATE 90%.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del Bonus Facciate
La circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 Febbraio 2020 fornisce chiarimenti in merito al Bonus facciate del 90%.
La circolare conferma quanto si era detto al Convegno Fiscale di Roma del 31/01/2020 (clicca qui) ossia che nel bonus facciate del 90% rientrano sia i lavori di consolidamento (sisma bonus), sia i lavori di riqualificazione energetica (Eco bonus), purché dette opere siano eseguite su facciate visibili dal suolo pubblico, sulle altre facciate si possono applicare gli incentivi già in vigore negli anni precedenti, purché venga tenuta una contabilità che possa distinguere quali spese rientrano nell’incentivo del 90% e quali negli altri incentivi.
Nel caso si eseguano lavori di riqualificazione energetica o si demolisca più del 10% dell’intonaco si è obbligati a rispettare quanto stabilito nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, raggiungendo i requisiti minimi ivi previsti.
Se nell’ambito dei lavori agevolabili al 90% si facciano lavori di consolidamento (Sisma bonus) o di riqualificazione energetica, è necessario conservare la documentazione tecnica che devono produrre i tecnici. In particolare per i lavori di riqualificazione energetica è necessario inviare la comunicazione all’Enea, oltre ad elaborare l’APE per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, quest’ultima deve essere elaborata da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Si ricorda che per la detrazione del 90% non esiste un limite di spesa e di detrazione, ma non è possibile cedere il credito.