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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Quale quota del tributo TASI è dovuta dall'occupante
La delibera del Comune di Roma n. 38 del 23.07.2014, a pag. 7 punto 4, stabilisce aliquota e quota spettante a chi occupa l'immobile
La delibera del Comune di Roma n. 38 del 23.07.2014 a pag. 7 punto 4 stabilisce che:
- “L’aliquota è pari allo 0.8 per mille per tutti gli altri immobili” (tra cui sono ricompresi quelli condominiali)
- “Stabilisce il valore del 20% quale quota del tributo TASI dovuto dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata dal soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”
In base a detta delibera si ritiene che nel caso di alloggi condominiali “occupati” dall’inquilino o dal portiere, debba essere versato da quest’ultimo il 20% della TASI.
L’obbligo del versamento è in capo “all’occupante” che dovrà versare l’imposta con un proprio Mod. F24.
L’amministratore dovrà comunicare “all’occupante” la rendita catastale di modo che questi possa calcolare l’imposta come di seguito riportato:
Rendita Catastale = Euro 1.000,00
1000 X 1,05 X 160 = 168.000,00 X 0,8: 1000
= 134,40 Imposta TASI totale
Di cui l’80% pari a Euro 107,52 a carico del condominio, divisa in due rate:
- 50% pari a Euro 53,76 (arrotondata a Euro 54,00) da pagare entro il 16.10.2014
- 50% pari a Euro 53,76 (arrotondata a Euro 54,00) da pagare entro il 16.12.2014
Di cui il 20% pari a Euro 26,88 a carico “dell’occupante” divisa in due rate:
- 50% pari a Euro 13,44 entro il 16.10.2014
- 50% pari a Euro 13,44 entro il 16.12.2014
Tutti i versamenti, sia quelli a carico del proprietario, sia quelli a carico “dell’occupante”, andranno versati con il codice tributo: 3961