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Agevolazioni “prima casa” - Revoca dell'agevolazione
Nessuna penalizzazione se la rinuncia dipende dall'impossibilità a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile nei 18 mesi successivi all'acquisto
Risoluzione del 31/10/2011 n. 105 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L'agevolazione, infatti, consegue alla dichiarazione del soggetto, resa nell'atto notarile, con cui fa presente di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nota II- bis) all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, tra i quali il non possesso di un'altra casa di abitazione, la novità della fruizione dell'agevolazione e la residenza nel comune in cui è situato l'immobile.
E' possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell'atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell'atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici.
Questa è la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 105/E del 31 ottobre.
Il documento di prassi nasce dalla risposta all'istanza di interpello presentata da un contribuente che, consapevole di non poter adempiere all'obbligo di trasferimento, ha chiesto di poter rinunciare, per motivi personali, all'agevolazione “prima casa”, versando la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, senza l'applicazione di sanzioni.
Documento: Risoluzione 105/E del 31/10/2011