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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Arriva la circolare delle Entrate sulle misure fiscali introdotte dal Dl 98/2011, con focus su 36% e 55%
Manovra: tra casa, partite Iva e spesometro
Le Entrate sciolgono i primi dubbi degli operatori sulle novita fiscali dettate dalla manovra correttiva. Il taglio della ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie agevolate, le partite Iva “fantasma” e lo spesometro in caso di pagamenti tracciabili sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 41/E del 5 agosto.
Iva, analisi di rischio piu mirate con le partite inattive chiuse
Sono circa 8,9 milioni, le partite Iva formalmente attive, di cui 6 milioni riguardano le persone fisiche e 2,9 le societa. Le misure della manovra sono finalizzate a tenere in vita solo quelle che effettivamente operano nel nostro sistema. Il documento di prassi precisa che questa novita del Dl 98 avra effetti positivi anche sulla gestione delle banche dati, consentendo di “affinare” le analisi sulle posizioni a maggiore rischio di evasione e frode. Nel dettaglio, il decreto prevede che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attivita entro i 30 gg prescritti dalla norma, possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale a 1/4 della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente (che e pari a 516 euro).
Ristrutturazioni agevolate e 55%, ritenuta tagliata o rimborsata
La manovra prevede il taglio di sei punti percentuali della ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico. L'aliquota, infatti, passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra. A questo proposito, il documento di prassi alleggerisce i contribuenti e chiarisce che, nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi giorni in cui la misura e diventata operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti dei beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessita di aggiornare i propri sistemi operativi, potranno accreditargli direttamente la differenza del 6% trattenuta in piu. Cio in un'ottica di semplificazione, avviata gia con la cancellazione dell'obbligo per il contribuente di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la raccomandata al Centro operativo di Pescara.
Spesometro, banche all'appello
Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all'Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva sopra i 3 mila euro pagate dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi. Per i titolari di partita Iva resta ferma l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle transazioni Iva sopra i 3 mila euro eseguite con sistemi tracciabili.
Sanzioni, piu garanzie per il contribuente - Si alleggerisce l'applicazione delle sanzioni per il contribuente che vede accolte le proprie deduzioni difensive dall'Ufficio che gli contesta la violazione degli obblighi tributari. In questo caso, infatti, l'eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni si potra definire applicandole in misura ridotta. La disposizione della manovra si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli notificati prima di questa data e per i quali risultavano pendenti, al 6 luglio 2011, i termini proporre ricorso.
Inoltre, per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica diventa procedimento ordinario e obbligatorio. Ne deriva che i benefici connessi alla definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni.
Fonte: FiscoOggi
Agenzia delle Entrate: Circolare 41/E del 5 agosto 2011