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News condominio

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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

comunità condominio

PROGETTO ANACI PER LA CRESCITA

Perché siamo tutti un grande condominio. “Il problema degli altri é uguale al mio”


Sicurezza, Semplificazione e Sviluppo Sostenibile

Le proposte:

Sicurezza (portiere di via, badante condominiale, videosorveglianza)
OBIETTIVO SICUREZZA E DECORO NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

Sono state presentate in Parlamento proposte di legge per favorire l'istituzione, negli stabili condominiali,del servizio di portierato con finalità di sicurezza, i cui oneri dovrebbero essere almeno parzialmente deducibili dalle imposte (XIV legislatura A.C. 4209 Disposizione in materia di sicurezza sussidiaria, XVI A.S. 1065 Riduzione oneri previdenziali).

L'obiettivo potrebbe essere raggiunto unitamente a positivi effetti per il mantenimento del decoro urbano con la promozione del recupero dello spirito di comunità, consorziando alcuni condomini limitrofi che possono individuare un referente al quale affidare incarichi vari, con conseguenti benefici anche per l'occupazione.

Lo stesso obiettivo può essere raggiunto anche consorziando alcuni condòmini all'interno dello stesso edificio per affidare servizi di collaborazione domestica e di assistenza familiare semplificando le procedure burocratiche di collocamento attraverso l'individuazione nel condominio, totale o parziale che sia, del soggetto idoneo a tale ruolo ed agevolando il lavoratore domestico che avrebbe nello stesso stabile i diversi luoghi di lavoro che diversamente rendono l'attività di quest'ultimo spesso disagiata in termini logistici.

Il Garante della Privacy ha richiesto al Parlamento che sia adottato un provvedimento normativoche individui le maggioranze assembleari con cui il condominio può decidere l'installazione di videocamere nelle parti comuni (scale, cortili, androni, parcheggi, ecc.) per motivi di sicurezza; la Cassazione penale li considera luoghi esposti al pubblico e quindi senza interferenze nella vita privata. Governo e Parlamento sono stati sollecitati dallo stesso Garanteper l'emanazione di una disciplina chiara al riguardo.

 

Sviluppo sostenibile: 55%, recupero del sommerso, tutela ambientale
DETRAZIONIFISCALIRECUPEROEDILIZIOECONTENIMENTOENERGETICO

In merito alla normativa relativa ai benefici fiscali36/55% più volte prorogata, modificata ed integrata, la cui applicazione ha richiesto numerose circolari di chiarimento in ordine alle problematiche che si determinano in riferimento alle parti comuni, non è stato mai richiesto il contributo di esperienza della categoria degli amministratori condominiali quale “parte sociale” direttamente a contatto con l'utenza, ai fini di una concertazione intesa a risolvere alcune modalità operative, con l'esigenza di numerosi interpelli.

L'ANACI manifesta la necessità di rendere permanente la detrazione fiscale 36% per completare il processo di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio abitativo privato la cui tutela è affidata all'amministratore; potrebbe essere limitata agli interventi straordinari, da individuare espressamente, per evitare che il bonus venga utilizzato anche per manutenzioni ricorrenti indispensabili per il funzionamento degli impianti.

L'impegno europeo per il contenimento energetico, difficile da realizzare, diventa impossibile senza il bonus del 55%accompagnato da interventi legislativi intesi a promuovere una capillare informazione ed a stabilire l'obbligo generalizzato di installazione del sistema di contabilizzazione del calore attualmente previsto soltanto in occasione di interventi globali di ristrutturazione, nonché a chiarire il tipo di maggioranza facilitata prevista dall'art. 26.5 della legge n. 10/91.

 

Semplificazioni: un condominio, un codice fiscale, un amministratore, una partita iva
ASSOGGETTAMENTOGENERALIZZATOALL'IVADELL'ATTIVITA'DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

Il Ministero dell'Economia (Dir. gen. studi e ricerche economico-fiscali) in sede di elaborazioni dei dati risultanti dai codici fiscali intestati ai condomìni ha individuato n. 1.019.000 edifici in condominio e n. 334.000 amministratori dei quali 277.000 ne gestiscono uno soltanto; una ulteriore analisi di tale ambito professionale ha accertato la presentazione soltanto di n. 589.000 modelli 770, che localizza un evidente sommerso considerata l'esiguità delle situazioni nelle quali la ritenuta d'acconto 4% è inapplicabile.Una semplice richiesta ai rappresentanti legali risultanti dal certificato di codice fiscale consentirebbe di conoscere le motivazioni dell'inesistenza del Modello in questione.

Tale situazione è favorita anche dalla incertezza interpretativa della giurisprudenza in merito alla individuazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dell'impiego di “mezzi organizzati” anche se la Commissione Tributaria Regionale Lazio (5/7/2005, n. 62/21/05) con importanti considerazioni ha auspicato l'emanazione da parte del legislatore di una norma univoca e generalizzata che preveda ai fini IVA dell'attività di amministrazione condominiale indipendentemente dalla natura del soggetto che effettua le prestazioni

 

ILREGISTRODEGLIAMMINISTRATORICONDOMINIALI

L'amministratore immobiliare è un soggetto che il codice civile considera obbligatorio quando i condomini sono almeno cinque e che la sua nomina e cessazione dall'incarico devono essere annotate in un registro mai operativo dal 1944; Cassazione n. 22840/2006 ha evidenziato che “non è più un incarico che svolge chi ha tempo libero, di solito pensionati ed anziani” e l'evoluzione della figura professionaleè documentata dalla legislazione speciale che ha affidato la tutela di numerosi interessi pubblici(fisco, risparmio energetico, sicurezza, ambiente, ecc.), oltre al ruolo di rappresentante delle “formazioni sociali” previste dall'art. 2 della Costituzione.

Un riferimento preciso in un Registro informatizzato a disposizione di chi ne abbia interesse, protezione civile compresa, appare una esigenza imprescindibile per il miglior funzionamento e controllodel pianeta condominiale che secondo un rapporto Censis di marzo 2006 ha un giro d'affari pari all'1% del PIL.

 

ABOLIZIONEQUADRO AC

E' la prima volta che nell'ambito del sistema tributario l'amministratore di un soggetto(il condominio) non obbligato alla tenuta di scritture contabili e che non svolge alcuna attività economica, è tenuto annualmente alla comunicazione analiticadi fatti gestionali; peraltro l'obbligo di comunicazione dell'elenco dei fornitori di beni e servizi è stato trasferito dal naturale destinatario (il condominio) al suo legale rappresentante (l'amministratore)cui competono direttamente obblighi relativi a fatti gestionaliriconducibili all'ente amministrato con una mescolanza di posizioni, compiti e funzioni.

Considerata l'inutilità del Quadro AC, peraltro svuotato di contenuto a seguito della istituzione della ritenuta d'acconto 4% sui corrispettivi da contratto d'appalto e d'opera, quale contributo all'emersione del sommerso in quanto le procedure di accertamento fiscale sono diversamente orientate, l'ANACI ne chiede la soppressione.