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Responsabilità solidale dell'acquirente
Sentenza Tribunale di Torino n. 7873/98 depositata il 19/11/2009
La norma dell'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto concerne unicamente l'esercizio in corso e quello precedente, ma non anche i "riporti" degli esercizi precedenti, il cui pagamento puo essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario.
La pronuncia in discorso si richiama all'indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che “la responsabilita solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore e limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, secondo comma, disp. Att. cod.civ., e non gia l'art. 1104 cod. civ., atteso che, giusta il disposto di cui all'art. 1139 cod. civ., la disciplina dettata in tema di comunione si applica (anche) al condominio solamente in mancanza di norme che (come appunto il citato art. 63) specificamente lo regolano” (cfr. in tal senso: Cass. Civile 18 agosto 2005 n.16975).
Paola Carloni
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(Sentenza Tribunale di Torino n. 7873/98 depositata il 19/11/2009