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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio
Proposta di modifica della legge 220/2012
Proposte di legge. Un Ddl per eliminare dubbi e criticità della riforma
La proposta di modifica della legge 220/2012 (che sarà illustrata al convegno Anaci a Genova venerdì 6 novembre) non ha la pretesa di rappresentare una "controriforma" ma ha come unico obiettivo quello di eliminare o modificare disposizioni del Codice civile che, in considerazione della loro formulazione vaga od imprecisa sono inutili oppure creano difficoltà applicative o dubbi interpretativi. Vediamone alcune in dettaglio.
La macchinosità del procedimento previsto dell'articolo 1117 ter del Codice civile, le difficoltà applicative in considerazione delle maggioranze previste e della individuazione delle modificazioni della destinazione d'uso che si pretendono disciplinare, suggeriscono l'abrogazione dil'ale disposizione.
La eliminazione nel quarto comma dell'articolo 1118 della parola «notevole» è giustificata dal fatto che la formulazione attuale di tale disposizione consente al condomino di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato anche quando da ciò derivano squilibri di funzionamento non "notevoli'', ma che possono essere comunque rilevanti.
La sostituzione del decimo comma dell'articolo 1129 (che assumerebbe la seguente formulazione: «L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato di anno in anno se non interviene tempestiva disdetta») mira ad eliminare i dubbi in ordine alla durata ditale incarico.
La eliminazione della seconda parte del n.1 del primo comma dell'articolo 1135 del Codice civile è la conseguenza del fatto che la retribuzione dell'amministratore non è "eventuale" e su di essa non decide l'assemblea, ma è frutto di contrattazione con l'amministratore. La soppressione dell'obbligo di costituzione dcl fondo previsto dal nA del primo comma dell'articolo 1135 del Codice civile è diretta ad evitare che l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni diventi, nella migliore delle ipotesi, difficile.
La sostituzione del terzo comma dell'articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile (che verrebbe ad assumere la seguente formulazione: «Nei casi di cui all'articolom7bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio è rappresentato nell'assemblea dal proprio amministratore per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore») si rende consigliabile in. considerazione della macchinosità della procedura per la nomina del rappresentante del condominio alla assemblea del supercondominio, a prescindere dall'elevato quorum deliberativo previsto.
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Estratto pag. 49 | Il Sole 24 Ore - Martedì 3 novembre 2015