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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Tabelle millesimali errate e rimborso quote condominiali

Nel caso di tabelle millesimali errate il condominio può agire per ottenere il rimborso delle spese che uno dei comproprietari non ha sostenuto?


Nel caso di tabelle millesimali errate il condominio, una volta chiestane ed ottenutane la revisione giudiziale, puo, sulla base dei nuovi parametri, agire per ottenere il rimborso delle spese che uno dei comproprietari non ha sostenuto a causa del vizio dello strumento di ripartizione?

Secondo la Corte di Cassazione, pur essendo vero che le tabelle millesimali, una volta approvate o revisionate, valgono solamente per le future ripartizione delle spese, cio non toglie che il condominio possa agire nei confronti del comproprietario che fino ad allora abbia pagato di meno (o non abbia proprio pagato) con un'azione legale.

In particolare la Corte regolatrice, nel confermare la sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per Cassazione, afferma che

"pur essendo possibile una richiesta di revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell' assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, nessuna contraddizione e possibile ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall' art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all' unanimita dai condomini, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).

In base a tale considerazioni, non puo condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, secondo la quale una volta esclusa la retroattivita della modifica delle vecchie tabelle, i giudici di appello avrebbero dovuto rigettare la domanda di arricchimento senza giusta causa" (Cass. 10 marzo 2011 n. 5690).

 


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