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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Supercondominio e proprietà servitù

In materia di supercondominio, per le controversie riguardanti i diritti reali sui beni del supercondominio sono legittimati i condòmini e non gli amministratori dei singoli condominii

Corte di Cassazione Sent.28 gennaio 2019 n. 2279


La controversia dedotta avanti il Giudice riguardava la costituzione di una servitù di passaggio coattiva, a favore di alcuni soggetti, su una strada facente parte di un supercondominio.

Nel giudizio di merito per la costituzione della servitù erano stati chiamati in giudizio gli amministratori dei due Condominii facenti parte del supercondominio.

Fra le altre statuizioni in ordine alla sentenza di primo grado, la Corte di Appello territoriale confermava la legittimazione  passiva degli amministratori dei due condominii interessati.

La Corte di Cassazione ha accolto invece il ricorso proposto dai medesimi Condominii in persona dei loro amministratori, che affermavano la necessità di chiamare in giudizio tutti i proprietari facenti parte del supercondominio e proprietari anche del suolo gravato dalla servitù coattiva.

Sono questi ultimi, e non gli amministratori, ad essere titolari del potere di imporre vincoli sui beni comuni.

Sostenevano inoltre i ricorrenti che la proprietà del suolo costituente la strada non poteva essere compresa fra i beni comuni dei singoli condominii, ma era una proprietà del tutto distinta.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, premette che la sussistenza di beni o di servizi comuni a più condomini autonomi dà luogo ad un supercondominio, distinto ed autonomo rispetto ai singoli condominii che lo compongono e che viene in essere ipso iure et facto ove il titolo non disponga altrimenti. Ciò detto, la Corte puntualizza che il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt.1130 e 1131 cod.civ. si riflette, sul piano processuale, sulla facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni del condominio amministrato e non per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condominii (supercondominio) che deve essere invece gestito attrerso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, ossia l’assemblea di tutti i proprietari e amministratore del supercondominio).

Ne conclude la Suprema Corte che la domanda di costituzione della servitù non poteva essere proposta nei confronti degli amministratori dei due diversi stabili ma occorreva evocare in giudizio tutti i singoli condòmini.

La Corte cassa la Sentenza della Corte di Appello, con rinvio al Tribunale per la prosecuzione del giudizio


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata