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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

incidente sulle scale

Responsabilità dell'ente locatore in caso di incidente sulle scale

Cade dalle scale buie del piano terra privo dell'interruttore


Al piano terra di un immobile di edilizia residenziale pubblica manca, presso il portone, l'interruttore per poter accendere la luce. Il conduttore di una abitazione situata nel suddetto immobile, cade inciampando sui gradini delle scale a causa della mancanza della luce. E' responsabile il locatore dei danni cagionati da cose in custodia ? La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della Sentenza di primo grado, esclude la responsabilita dell'Ente locatario, affermando che doveva escludersi che fosse stata dimostrata sia la qualita di custode in capo all'ente, sia il rapporto di custodia, nella specie sulla base del contratto di locazione, spettava alla gestione autonoma la manutenzione degli impianti. Inoltre e onere del conduttore avvisare il locatore che vi e necessita di riparazione della cosa, con la conseguenza che, essendo stata omessa la denuncia, e mancato l'effettivo potere fisico dell' ente sulla cosa, al fine di vigilare sulla stessa e mantenerne il controllo in modo da impedire danni a terzi.

Avverso la pronuncia di appello, la parte lesa ha promosso ricorso per Cassazione. Con la Sentenza n. 16422/2011, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Il ricorrente censura l'omessa qualifica, da parte del giudice di appello, del locatore quale effettivo custode dei beni e dei servizi comuni, in quanto gestore e diretto controllore degli stessi. La Corte chiarisce che, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilita della responsabilita ex art. 2051 c.c. ( danni da cose in custodia) e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, ovvero la disponibilita giuridica e materiale della stessa che comporti il potere dovere di intervento sulla stessa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore In questo senso, “custode” e colui che ha il “governo della cosa”, ovvero il potere effettivo, dinamico e esclusivo sulla stessa, inteso quale “potesta di fatto”, che deve essere anche disponibilita giuridica.




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