Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'intollerabilità delle immissioni deve essere valutata in concreto rispetto alle circostanze ambientali e alla durata
Corte d'Appello di Milano - Sezione II Civile, ordinanza 8 maggio 2018
Il caso portato all’attenzione della Corte di Appello di Milano riguardava la lamentata rumorosità (immissioni) di attività sportive temporanee, le quali erano evidentemente ritenute eccessive e intollerabili. Secondo la Corte adita, l’esame circa la intollerabilità delle immissioni da un lato deve contemperare le esigenze abitative con le esigenze produttive, dall’altro deve necessariamente tenere conto del contesto sociale e ambientale in cui si svolgono le attività denunciate. Il provvedimento in rassegna ritiene quindi non censurabile la decisione con cui il Tribunale, richiamando i principi giurisprudenziali riguardo la necessità di accertamento in concreto del fenomeno a prescindere dall’effettuazione di prove tecniche, ha ritenuto di escludere che le immissioni denunciate possano nella specie considerarsi superiori ai limiti della normale tollerabilità. La Corte di Appello osserva infatti che vale il rilievo (con richiamo alla prevalente giurisprudenza) secondo cui, imponendosi un’esigenza di contemperamento tra esigenze abitative, da lato, ed esigenze ricreative e sportive, dall’altro, non è possibile astrarsi dalla concreta valutazione di ormai diffuse abitudini di vita e comportamenti sociali.
Alla luce di tali esigenze e costumi di vita, nel contesto dell’apprezzamento discrezionale di cui all’art. 844 c.c. che conduce alla determinazione del limite della tollerabilità, quest’ultimo non può essere individuato dal Giudice di merito in termini assolutamente rigidi e non elastici. Le componenti del fatto, intese come elementi che connotano intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, devono essere invece valutate sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze vengono in rilevo.