Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Lavori in condominio: Orari, inquinamento acustico e sanzioni
In quel microcosmo che è il condominio, la convivenza porta anche a scontri e dissapori interni, piuttosto che nei confronti di terzi trovatisi per un qualche motivo ad interagire con il condominio stesso.
Una delle questioni che più spesso conduce a controversie è quella in merito alla produzione di rumori ritenuti superiori a quelli ammessi nella soglia della normale tollerabilità, nonché generati in orari destinati alla quiete: a tal proposito, l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, effettuati dai singoli condomini piuttosto che a carico dell’intero stabile, porta quasi sempre ad affrontare questa questione.
LIMITI DI TOLLERABILITÀ
Si era voluto far chiarezza in merito alla questione rumori molesti nel D.P.C.M. 1/3/1991, con il quale venivano fissati appunto i limiti di emissione. Da questo Decreto estrapoliamo in particolare due concetti riportati entrambi nell’ Allegato A del Decreto, che l’articolo 7 definisce sua parte integrante. L’attenzione qui è posta su due definizioni:
“1. Ambiente Abitativo. Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.
2. Rumore. Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente”.
Si introduce in questo Decreto dunque il concetto di emissione molesta di rumore, la quale porta con sé un danno all’ambiente vitale ed ai soggetti, inquadrati in quello che viene riconosciuto come l’ambiente abitativo.
Si avverte subito la necessità di fare ulteriore chiarezza, fissando innanzitutto alcuni punti fermi affinché vi siano dei parametri di riferimento. Il Legislatore ha pertanto voluto integrare il concetto dei limiti di emissione, facendo anche una differenziazione fra fonti acustiche ed introducendo i concetti di valore, di attenzione e di qualità con la Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995, atta proprio a sottolineare il concetto di inquinamento acustico ed a preparare la strada per l’ulteriore passo fatto con il successivo D.P.C.M. 1/3/1997. In quest’ultimo l’attenzione è puntata sulla necessità di analizzare e suddividere il territorio in zone diverse di appartenenza ed in differenti fasce orarie. Il tutto è riportato in Tabelle di riferimento ivi contenute: in proposito l’art. n.4 del Decreto del 1997 sui “Valori limite differenziali di immissione. 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto (omissis)”. Seguendo le indicazioni già nate con la Legge Quadro e le definizione del D.P.C.M. del 1997 si può quindi calcolare esattamente il limite di tollerabilità di rumore previsto in ogni porzione del territorio ed in ciascun orario, limite oltre il quale si provoca inquinamento acustico.
Anche il codice penale con l’art. 659 sul disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, viene ad essere di fondamentale aiuto ai fini di una più precisa valutazione. Analizzandone il testo si legge al primo comma che in caso di violazione è previsto l’arresto fino a tre mesi ed un’ammenda che arriva a € 309,00; al secondo comma si specifica che l’ammenda va “da euro 103 ad euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”. Da una lettura dell’intero articolo appare quindi chiara la volontà del Legislatore di fare una netta distinzione tra chi occasionalmente pone in essere una condotta atta a creare disturbo e quanti, invece, arrivano ad una violazione dei parametri di tollerabilità nell’esercizio abituale della propria attività. In questo secondo caso va ulteriormente differenziato l’inquinamento acustico causato da una violazione che non è necessaria per lo svolgimento dell’attività stessa ma che avviene casualmente, da quello legato invece alla esecuzione normale dell’attività e quindi dovuto alla tipologia propria del lavoro, come nel caso di un cantiere edile.
Interpretando quanto riportato nell’art. 659 c.p., la Cassazione ha rilevato un reato di concreto pericolo come riportato nella Sentenza della Cassazione Pen. 40329/2014 “(omissis) Osserva, infatti il Collegio che, per consolidata e temporalmente radicata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata (Corte di cassazione, Sezione 1ª penale, 7 giugno 1996, n. 5714).
Come è stato più di recente rilevato da questa Corte, l’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Corte di cassazione, Sezione 1ª penale, 7 gennaio 2008, n. 246) (omissis)”.
Il disturbo potenziale viene quindi ad essere un elemento importante di valutazione decisionale, ben tenendo in mente che seppur potenziale e non concretizzato, deve comunque essere considerato tale non se rivolto ad un singolo individuo, bensì verso un numero indeterminato di persone.
ORARI, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Ogni condominio ha nel suo Regolamento contemplati degli orari di riposo da rispettare e dopo la Riforma del condominio in vigore dal 2013, è stata data facoltà all’amministratore di sanzionare le trasgressioni, a seguito di delibera assembleare con maggioranza in base a quanto stabilito dall’art. 1136 del Codice, con un’ammenda iniziale fino a € 200,00 che è poi portata fino a € 800,00 in caso di recidiva. Le somme così ottenute diventano parte del fondo condominiale per le spese ordinarie, curato dall’amministratore stesso.
Ogni Comune italiano, adotta dei propri orari di riferimento in cui è permessa l’emissione di rumore; gli orari sono per lo più simili ovunque seppur adattati alle esigenze del territorio ed alle sue tipologie, con qualche piccola variazione per le fasce quotidiane riservate al riposo. Gli orari presenti nel Regolamento condominiale hanno valore di riferimento specie se di natura contrattuale fra i condomini ma, possono non essere vincolanti per terzi estranei, ad esempio per le Ditte che pongono in essere ristrutturazioni edili, specie nel caso di lavori che toccano non un singolo ma porzioni o l’intero condominio. In tal caso, ma non solo, il parametro di riferimento deve essere il limite posto dal Regolamento dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, al quale ci si deve rifare sempre come tabellario ufficiale per tutto il territorio di riferimento. A tal proposito i Regolamenti condominiali possono essere più restrittivi ma mai meno restrittivi rispetto al Regolamento Comunale di riferimento. Solo il Comune può concedere deroghe ai suoi orari, valutando il caso di necessità. Essendo il Regolamento di condominio atto avente valore contrattuale, si può evincere che tutti i comproprietari siano tenuti al vincolo contrattuale sottoscritto, il quale prevede orari precisi di attività e quiete e limiti di emissione (sempre in conformità con quanto previsto dal proprio Comune ovviamente). Quindi, ne segue che nel caso ci si debba appellare al singolo condomino ristrutturante, gli si può chiedere il rispetto degli orari condominiali (adempimento contrattuale), ai quali in qualità di comproprietario e contraente del Regolamento è vincolato: abbiamo visto in merito che l’amministratore può anche procedere con ammenda.
La prima cosa da verificare, in caso di contrasto del condominio con la Ditta che esegue i lavori su una parte o sull’intera porzione del fabbricato, fermo restando sempre il buonsenso e la valutazione della temporaneità e della necessità del rumore prodotto, è la concessione di deroga temporanea a tali orari, da parte dell’Amministrazione competente alla Ditta incaricata. Tale deroga è infatti ammessa per poter permettere ed agevolare il corretto e rapido svolgimento dei lavori stessi, tenendo presente che si tratta di un qualcosa di limitato ad un certo periodo di tempo, nonché del fatto di non secondaria importanza che la messa in sicurezza di stabili ed appartamenti è doverosa quanto necessaria ed imprescindibile. Tuttavia non si creda che questa possibilità vada a lasciare libero arbitrio procedurale all’azienda esecutrice ed al suo responsabile. In merito si esprime anche la Cassazione Sez. I, 5 febbraio 1998, con sentenza n. 1406. Qui si parla di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa concessa, qualora l’attività porti ad una palese e volontaria quanto non necessaria violazione della quiete pubblica: si applica qui quanto previsto nel I comma dell’art. 659 c.p., a seguito di un accertamento di un’inutile ed evitabile eccesso di produzione sonora, non deputabile al normale svolgersi dell’attività lavorativa stessa. Se ne parla anche nella Risoluzione n. 5/2009 del Comune di Roma, Verbale n. 48, con cui la Forza Pubblica è sollecitata ad intervenire, affinché sia posto fine al disturbo, “(omissis) anche in caso di deroga temporanea concessa, quando sia accertato il disturbo, considerato che le autorizzazioni all’esercizio di attività temporanee rumorose, quali attività di cantiere, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, concertini, ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h, della Legge n. 447/95), non escludono la responsabilità penale del titolare dell’autorizzazione in presenza di accertato disturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 4 dicembre 1995, Balestra); (omissis)”.
Alla luce di quanto detto finora, l’accertamento della violazione, anche su segnalazione di un solo cittadino, è demandata in primis alla Polizia Municipale, quando anche alle altre Forze di Polizia se non addirittura la A.S.L. di competenza, nel caso si rendano necessarie rilevazioni fonometriche con appositi apparecchi a ciò demandati. Qualora sia accertata l’effettiva violazione, si applica il già citato art. 659 c.p.
In caso di accertamento di avvenuta violazione da sanare con pagamento di ammenda, è da tenere in conto di quanto disposto dell’art. 162 c.p. ove, “nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”. Il pagamento estingue il reato, lasciando facoltà ampia di decisione al giudice, che vi sono diversi livelli di gravità. Si va infatti dalla reclusione all’ammenda.
Dal Comune di Roma si informa ad esempio, in merito alla questione orari per i lavori di ristrutturazione che i limiti al rumore sono disciplinati dall’Ordinanza Sindacale n. 151 del 21/1/1988, “che prevede norme e limiti sull’uso dei motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici e apparecchiature consimili. Tali apparecchiature devono essere di tipo silenziato e possono essere usati dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 anche nei giorni festivi. Nel caso in cui i limiti non sono rispettati è possibile chiedere l’intervento del Gruppo di Polizia Roma Capitale competente per territorio”.
Il Regolamento di Polizia Urbana della Capitale, all’art. n.16 prevede che, “(omissis) per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all’interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi, può essere:
A) Inferiore al “tetto minimo”, cioè ad un limite di rumorosità tollerabile;
B) Superiore al “tetto massimo” e pertanto intollerabile, in quanto il “tetto massimo” costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno, del riposo o delle attività dei soggetti interessati;
C) Compreso fra i limiti di “tetto minimo” e “tetto massimo”, la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio “dell’incremento tollerabile del rumore di fondo” e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva”.
A seguire una tabella prevede un tetto minimo e massimo di tollerabilità, suddiviso per periodo della giornata laddove, “(omissis) in casi particolari possono, a giudizio della Commissione, essere inserite durante il periodo diurno, periodi riservati al riposo (non superiori alle cinque ore complessive) con valori di tetto minimo di 35 dB(A), di tetto massimo di 55 dB(A) e di incremento tollerabile del rumore di fondo di +3dB(A). Fermi restando i limiti di tetto minimo e massimo come sopra indicati possono essere consentiti, su parere della apposita Commissione, per i rumori a tempo parziale e solo nelle ore diurne, ulteriori incrementi del livello di rumorosità globale, in relazione alla durata di erogazione dei rumori stessi”.
REGOLAMENTI E CONTROVERSIE
Nel caso si venga ad instaurare una controversia, il dubbio più frequente riguarda il soggetto giuridico deputato a cui rivolgersi in prima battuta. In proposito fa chiarezza il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n. 19379 del 2015, per un caso di richiesta di cessazione di immissioni rumorose moleste, oltre la soglia della normale tollerabilità, da parte di un condomino verso altri comproprietari.
I convenuti reclamavano a loro favore proprio l’incompetenza del Tribunale a decidere in merito, chiamando dunque in causa la legittimità del Giudice di Pace che così si è espresso:
“L’art. 7 terzo comma, n. 3, c.p.c.. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace, tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l’inibitoria di cui all’art. 844 c.c., ma anche ove l’azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni”. (così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.7330 del 10/04/2015), che ha precisato, nella parte motiva, che la competenza del Giudice di Pace sussiste indipendentemente dal valore della causa, come chiaramente espresso dalla norma in esame; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1064 del 18/01/2011: Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l’art. 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle in cui al giudice, in applicazione dell’art. 844 c.c., è chiesto di valutare il superamento della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l’esercizio di certe attività lavorative e si invochi a sostegno dell’obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca); ritenuto che a nulla rileva la doglianza in ordine alla lesione del diritto alla salute (cfr. sul punto Tribunale Roma, 19/05/2004: La norma che prevede la riserva di competenza per materia nel settore delle immissioni in favore del giudice di pace deve ritenersi comprensiva di tutte le controversie che attengono ai rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni e propagazioni di esalazioni, rumori, ed ogni altro genere di fonti “inquinanti” nel senso più lato del termine idonee a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato. La materia così definita comprende in sé tanto le domande tendenti ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto intollerabile quanto le domande tendenti ad ottenere il risarcimento (omissis);”.
Interessante la specifica con cui si sottolinea comunque l’importanza della valutabilità dell’esistenza del danno, demandata al giudice in caso si instauri una vera e propria causa. Si legge in proposito nella Cassazione Penale Sez. I, Sent. 25-05-2011, n.20954 come “(omissis) l‘accertamento acustico, operato dai tecnici dell’ARPA, in quanto accertamento di carattere amministrativo, trasfuso in atto pubblico, non ha, inoltre, valore peritale ed è come tale liberamente valutabile dal giudice, che può basarsi su altri elementi probatori acquisiti agli atti per ritenere i rumori non connaturati al normale esercizio dell’attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzi tipici, e causa di disturbo della quiete, a prescindere dalla conoscenza dei decibel raggiunti”. Ancora, la Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. 14/12/2011 n.26898 precisa che “(omissis) questa Corte, secondo cui il contenimento delle emissioni di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell’interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l’intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c. mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz’altro illecito (tra le altre v. Cass. nn. 939/II, 5564/10,14186/06); (omissis)”.
Tutto ciò lascia pensare che si, i parametri ci sono, ben fissati e chiari, dalla giurisprudenza e dai singoli Comuni in relazione alle tipologie territoriali ma è da rilevarsi che, qualora si arrivi ad un contenzioso, l’opinione del giudice può anche valutare l’opportunità di tenere conto di molte variabili. Possiamo pertanto concludere che gli orari condominiali sono vincolanti, specie in qualità di contratto fra i comproprietari; che la Polizia Municipale di ogni Comune è deputata a controllare ed intervenire per far rispettare quanto disposto dai singoli Comuni in merito agli orari di riposo; che in caso di necessità, per periodi delimitati ed in occasioni quali ad esempio necessari lavori di ristrutturazione di singoli ed ancor più dell’intero condominio, la stessa Amministrazione Comunale può concedere una deroga totale o parziale agli orari di rispetto del riposo e di immissione acustica nei limiti di tollerabilità, per motivata causa; che, dulcis in fundo, comunque la giurisprudenza non ha ancora assunto una posizione univoca su quest’argomento, il quale per sua natura è dotato di molte sfaccettature che portano ad una valutazione, anche necessaria caso per caso.
Le numerose sentenze quì valutate, fanno altresì pensare che qualora si arrivi ad un contenzioso legale, la valutazione del giudice può rifarsi alle disposizioni normative come pure alle testimonianze dirette, al fine di formarsi un’opinione che sia maggiormente vicina a garantire, da una parte il rispetto dell’immissione acustica nei limiti della tollerabilità, dall’altra la necessità di chi svolge temporaneamente un lavoro come ad esempio una ristrutturazione per porre lo stabile in sicurezza. La valutazione non può altresì prescindere dalla considerazione di concessione di deroga per un periodo limitato allo svolgimento dei lavori stessi e che quindi non va a recare un danno permanente ma è circoscritto nel tempo e comunque deputato ad un bene superiore. Infine, va presa in considerazione la non discutibilità della necessità di ristrutturazione specie in casi di messa in sicurezza, laddove il fastidio temporaneo e la produzione dell’inquinamento acustico si rendono necessari per evitare mali anche peggiori, come crolli e simili.