Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Le emissioni di fumi e vapori da parte di un'unità commerciale che rechino disturbo a tutti i condòmini possono integrare il reato di 'getto pericoloso di cose' ex art.674 c.p.
Cassazione penale 01 luglio 2015 n.27562
Solitamente il problema delle immissioni, assai rilevante nell’ambito condominiale, viene trattato in sede civile.
Stante il disposto dell’art.844 cod.civ., sono vietate le immissioni di fumo, rumori, scuotimenti e simili che risultino intollerabili, tenendo conto comunque dello stato dei luoghi, delle ragioni della produzione e della priorità dell’uso
L’articolo 844 del Codice civile non detta un criterio univoco e prestabilito per determinare fino a quando si debba tollerare le immissioni odorose del condomino vicino: il giudizio del giudice, basato sul suo prodente apprezzamento, possibilmente all’esito di idonei accertamenti tecnici, potrebbe variare e la stessa fonte di disturbo potrebbe essere valutata in modo differente. Il condòmino danneggiato dalle immissioni intollerabili è legittimato a chiedere al giudice civile di proibire al vicino la prosecuzione della sua attività e di condannarlo al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.
In ogni caso il condòmino (o il suo conduttore) che, nell’esercizio di un’attività commerciale, determini l’emissione nell’atmosfera di fumi e vapori nauseabondi, al punto da determinare disagio in capo a tutti i condomini dello stabile, che sono costretti a tenere le finestre chiuse, può arrivare a commettere il reato di getto pericoloso di cose come statuito dalla Sentenza in commento. Quanto sopra è ancor più vero se i vapori illeciti provengono da una canna fumaria che è in aperto contrasto con le leggi sanitarie vigenti come era accaduto nel caso concreto. Il reato di getto pericoloso di cose viene punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Negli ultimi tempi la giurisprudenza penale è molto più sensibile che in passato al problema delle immissioni con la conseguente interpretazione estensiva del concetto di “getto pericoloso di cose” di cui all’art.674 c.p.