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La Normativa e il Condominio

Oneri distacco riscaldamento

Il condòmino distaccato dall'impianto termico è esonerato dai consumi volontari ma è tenuto a pagare gli oneri di fabbisogno

Tribunale di Roma, Sent.01-03-2019 n. 4894


Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Roma conferma il proprio orientamento in materia di distacco individuale dall’impianto di riscaldamento e statuisce che il condòmino distaccato è tenuto alla contribuzione pro quota nelle spese attinenti il fabbisogno.

Nella vicenda, una condòmina ha contestato la delibera di approvazione della tabella di fabbisogno (ma non la tabella) ed altresì ha contestato l’addebito pro quota delle spese di fabbisogno nonostante il proprio distacco avesse a suo dire comportato un azzeramento del consumo.

Il Tribunale ha rigettato la domanda facendo riferimento al D.Lgs.104/2014, e successive modificazioni, che individuato il costo del riscaldamento nelle due componenti fissa e variabile (volontaria).

Fatto salvo che il distacco ha effettivamente eliminato il consumo volontario, il Tribunale di Roma evidenzia come invece la componente involontaria (fabbisogno) non sia affatto esclusa in caso di distacco, poiché tale componente della spesa è legata alle dispersioni di calore, al riscaldamento delle parti comuni e alle spese di manutenzione dell’impianto.

Se il distaccato ne fosse esentato, la sua quota andrebbe a gravare sugli altri, con la conseguenza che si vanificherebbe il disposto dell’art.1118 co.4 cod.civ., che subordina il distacco all’assenza di squilibri funzionali e di aggravio di spesa.

A supporto della decisione, il Tribunale di Roma si riporta ad altra propria precedente sentenza (Trib.Roma Sentenza 6 aprile 2017 n.6833, commentata in Dossier condominio lug-ago.2017).

Il Tribunale infine esclude la rilevanza della disposizione del Regolamento che attribuisce le spese di manutenzione “ai soli condòmini allacciati all’impianto…”. Questa disposizione è ben lontana dal voler esonerare quei condòmini che ritengano di distaccarsi dall’impianto, ma si riferisce unicamente a coloro che siano fin dall’origine alla cciati all’impianto termico, con esclusione delle unità che presentino una impossibilità originaria di allaccio e di fruizione del servizio. 


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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