Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Distacco del singolo condomino da impianto di riscaldamento centralizzato
Non è necessaria l'approvazione degli altri condomini
Il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Sulla materia entreranno in vigore (sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quindi non prima di fine maggio 2013) anche le modifiche al codice civile previste dalla Riforma del Condominio
E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ Ordinanza n. 5331/2012.