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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

espropriazione crediti condominio

Il terzo creditore del Condominio può procedere all'espropriazione di crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti

Cassazione, sent. 14 maggio 2019 n. 12715


Questa pronuncia affronta in modo peculiare e nuovissimo la questione della realizzazione esecutiva di crediti vantati da terzi creditori, che si siano muniti di un titolo esecutivo nei confronti del Condominio.

E getta nuova luce sulle prospettive recentissime della attribuzione di una limitata soggettività giuridica del condominio.

La vicenda riguarda la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condòmini per i contributi.

La questione così delineata assume rilievo, come detto, innanzitutto per le possibili implicazioni in tema di attribuzione di una qualche soggettività giuridica al condominio, stante la distinzione fra il condominio debitore pignorato e il condòmino che assume la qualità di soggetto terzo pignorato.

Altro aspetto di rilievo riguarda le implicazioni sul principio di parziarietà delle obbligazioni del condominio verso i terzi.

La sentenza in rassegna supera i dubbi di parte ricorrente, stabilendo che, anche nel caso in esame, con l’espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.

A tal fine è sufficiente configurare, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio fra condominio e singolo condòmino, avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali, il che è pacifico per l’espressa disposizione normativa dell’art.63 d.a.c.c. che prevede la possibilità di ottenere un decreto di ingiunzione per il pagamento dei contributi a credito del condominio.

In mancanza poi di una norma che lo vieti, il credito del condominio verso il condòmino può essere certamente espropriato dal terzo creditore del condominio.

In tal caso il condòmino, debitore del condominio, assume la qualità di soggetto terzo pignorato.

Tale possibilità non confligge peraltro con il principio di parziarietà, stante che il credito del condominio pignorato presso il condòmino riguarda già l’importo dovuto pro quota.

Né può configgere con la previsione della preventiva escussione dei condòmini morosi rispetto ai virtuosi, stante che in tal caso i condòmino debitore assume la veste di esecutato, mentre nella vicenda in oggetto il condòmino debitore assume la qualità  di terzo pignorato, mentre l’esecutato rimane il condominio.

La Corte esprime quindi il seguente principio di diritto: “Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt.2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt.543 cpc e ss.”.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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