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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Oneri consorzio di urbanizzazione

Lo Statuto del consorzio di urbanizzazione può prevedere che gli oneri consortili siano pagati dai condominii che ne fanno parte

Corte di Cassazione 30 gennaio 2019 n. 2694


La vicenda nasce dall’opposizione al decreto ingiuntivo notificato da un Consorzio di Urbanizzazione ad uno dei condominii che ne fanno parte, per oneri consortili rimasti insoluti.

L’opposizione, accolta sia in primo che in secondo grado, si fonda sul rilievo che il Condominio facente parte del Consorzio non è un soggetto legittimato passivamente al pagamento degli oneri consortili, stante che essendo ente gestorio delle sole parti comuni dello stabile, fanno parte del consorzio i singoli consorziati come stabilito dallo Statuto.

Ricorre in Cassazione il Consorzio soccombente proprio per affermare la legittimazione passiva del Condominio in persona del suo amministratore, alla luce di altra disposizione dello Statuto che stabilisce che, in caso di condominio, l’esercizio dei diritti dei consorziati avviene attraverso l’amministratore di esso e che la responsabilità è solidale fra i condòmini dello stesso edificio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso sul rilievo preliminare che nei consorzi di urbanizzazione, connotati da un elemento associativo e da un elemento di realità, deve assumersi come strumento normativo principale lo Statuto, potendosi applicare le norme in tema di condominio solo in via sussidiaria in assenza di prescrizioni statutarie.

Ne consegue, nel caso di specie, che in applicazione delle norme dello statuto, è legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio in persona del suo amministratore per la riscossione degli oneri insoluti. Questi ultimi potranno essere poi ripartiti all’interno del Condominio fra i singoli consorziati-condòmini in proporzione delle rispettive quote.

La pronuncia genera non poche perplessità in ordine all’attribuzione statutaria di ruoli e competenze ultra-condominiali all’amministratore del Condominio, il quale si finirebbe per gestire per conto del consorzio la riscossione degli oneri. Ed altresì lascia perplessi la solidarietà, peraltro statutariamente considerata, a contrasto con le previsioni generali in tema di parziarietà a suo tempo elaborate dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n.9148/2008.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata