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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

spese per infiltrazioni dal terrazzo

Le spese per infiltrazioni dal terrazzo posto a copertura di un box si ripartiscono con il criterio dell'art.1125 cod.civ.

Tribunale di Roma, VII Sez, Sent.02 gennaio 2015


Il proprietario di un box situato in un edificio condominiale, subendo infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza sovrastante, cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati per non aver più potuto utilizzare il box, puntualizzando che nel caso di specie doveva ritenersi applicabile il principio previsto dall'articolo 1126 del codice civile che ripartisce gli oneri derivanti dall'uso del lastrico solare fra condominio e proprietario o proprietari esclusivi.

Il condominio contestava la domanda attrice, sostenendo che “ il terrazzo che funge da copertura del box è di proprietà esclusiva e non ha copre aree condominiali, precisando di conseguenza che in virtù di tale circostanza non poteva trovare applicazione il criterio previsto dall'articolo 1126 del codice civile appartenendo, tra l'altro, il terrazzo in questione, alla proprietà esclusiva di uno dei condomini che era, pertanto, anche l'unico responsabile della errata esecuzione  dei lavori di impermeabilizzazione.

Per il Tribunale di Roma la domanda dell’attore proprietario del box non può trovare accoglimento. Infatti la consulenza tecnica d'ufficio, valutando la particolare conformazione dell'edificio in questione, ha rilevato che la terrazza non fungeva da copertura di una o più unità immobiliari ricadenti nel complesso, e che la stessa apparteneva alla proprietà esclusiva di uno dei condomini: tali circostanze pertanto depongono a favore dell'inapplicabilità, al caso di specie, del criterio previsto dall'articolo 1126 del codice civile.

La sentenza in commento ricalca l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che in varie pronunce ha puntualizzato “che non si rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1126 del codice civile, che postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti, evidenziando così la loro destinazione a tutela dell'integrità del fabbricato nel suo insieme; ma al contrario viene in considerazione il criterio stabilito dall'articolo 1125 del codice civile, con la conseguenza che le opere di rifacimento della pavimentazione, previa impermeabilizzazione, sono a carico del proprietario esclusivo” ( Cass. 5.5.2010 n. 10858)

Sul tema la sentenza fa riferimento alla seguente giurisprudenza: Cass. Civ. sez.II, 14.9.2005 n. 18194; Cass. Civ., sez.II, 2243/2012)


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata