Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Sul concetto di spese per riparazioni straordinarie di notevole entità
Cass.II 26-11-2014 n.26145
Il problema dibattuto nel giudizio riguarda il rinvenimento di un criterio per l’identificazione delle “spese straordinarie di notevole entità”, menzionate dall’art.1136 cod.civ. nello stabilire la maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione.
Il concetto presenta in realtà un duplice nodo, il primo relativo ai requisiti della straordinarietà di una spesa, il secondo relativo alla notevole entità della spesa. Entrambi soffrono della mancanza di un criterio normativo univoco.
Mentre sul primo nodo la giurisprudenza identifica una spesa straordinaria in base ai tre criteri della ricorrenza temporale, della natura strutturale e della rilevanza del costo, sul secondo si esprime la sentenza in commento, che affida tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Va infatti osservato che l'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136 c.c., comma 4, (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti meta' del valore dell'edificio), della "notevole entita'" delle riparazioni straordinarie e' rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l'illegittimita' della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d'altro canto, puo' tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini (cfr. Cass. 6/11/2008 n. 26733).
Dalla valutazione del giudice secondo tali criteri si potrà esaminare se la delibera rispetti le maggioranze prescritte.