Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Spese condominiali straordinarie per l'ascensore
Opposizione alla delibera assembleare
Il proprietario di alcuni negozi, siti al piano terra di un edificio condominiale, conveniva in giudizio il Condominio, al fine di sentir dichiarare nulla o annullabile, perché contraria alla legge e al regolamento condominiale, la deliberazione relativa al riparto delle spese relative alla manutenzione dell'ascensore adottata dall'assemblea condominiale. l'assemblea aveva deliberato di dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli ascensori, qualificando gli interventi quali di manutenzione straordinaria delle cose comuni e stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà.
Il condominio doveva procedere a opere di manutenzione di natura straordinaria in quanto relativi alla struttura e alla funzionalità degli ascensori, non periodici e resi necessari oltre che per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell'impianto, anche perché con riferimento all'impianto l'autorità di controllo ne aveva imposto il fermo per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge.
Il Tribunale di Mantova, ritenuta la natura straordinaria delle opere con la conseguente applicazione dell'articolo 39 del regolamento condominiale, rigettava la domanda. La corte di appello di Brescia confermava.
Il condomino promuove ricorse ricorso per Cassazione. Ricorso rigettato con la Sentenza n. 28679/2011- e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.