@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Validità regolamento di condominio

Il Regolamento vincola solo i proprietari che acquistano successivamente alla sua trascrizione

Corte di Cassazione Sent.16 gennaio 2019 n. 974


La controversia portata all’esame della Corte di Cassazione riguardava le censure mosse ad una sentenza della Corte di Appello in ordine alla vigenza di un regolamento condominiale redatto successivamente all’acquisto dell’unità immobiliare.

Dalla vicenda di merito, complessa e intricata, la Corte di Cassazione ritiene in diritto che il regolamento di condominio, predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, in virtù del suo carattere convenzionale vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca, solo se è accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari (Cass. n.3749/1999; Cass.13164/2001; Cass.14898/2013).

D’altra parte, il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio è vincolante, purchè richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto, sì da far parte per relationem del loro contenuto, solo per coloro che acquistano successivamente le unità immobiliari; non anche per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (Cass.19798/2014), poiché il regolamento non è idoneo a porre limitazioni di diritti sulla proprietà esclusiva precedentemente acquisiti (Cass.15734/2004).

Questo è il ragionamento seguito dal Supremo Collegio, al quale aggiungiamo che il richiamo e l’accettazione del Regolamento contenuto nei singoli atti di acquisto deve essere espresso ed in equivoco.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata