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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

facoltà di godimento

Le clausole del regolamento di condominio limitative delle facoltà di godimento sono opponibili soltanto se sono chiare.

Cassazione Civile, sentenza 27/03/2015 n. 6299


La Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento in merito all'opponibilità a tutti i condomini delle clausole contenute nel regolamento condominiale che limitino il diritto di proprietà di ciascuno di essi.

La pronuncia riguarda un'azione proposta nei confronti di un condomino finalizzata ad ottenere la cessazione dell'attività alberghiera da quest'ultimo svolta in violazione di una specifica previsione del regolamento condominiale che, espressamente, limitava alla sola destinazione abitativa tutte le unità immobiliari presenti nel condominio.

Sia il primo grado di giudizio che il secondo si concludevano con una pronuncia favorevole per gli originari attori, statuendosi l'illiceità dell'esercizio dell'attività alberghiera nell'ambito dell'edificio in questione.

Avverso la pronuncia di secondo grado la società esercente tale attività proponeva ricorso per cassazione, formulando in particolare una censura secondo cui la Corte di appello non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni in forza delle quali non si dovesse dare prevalenza, rispetto al regolamento, alle previsioni di una convenzione di lottizzazione, dalla quale emergeva la possibilità di adibire l'immobile ad una diversa destinazione rispetto a quella espressamente prevista dalla clausola regolamentare.  La Suprema Corte ha ricordato il proprio orientamento secondo cui “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, e sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”.

Nel caso di specie era stato chiarito dalla Corte d'appello che sia la destinazione abitativa degli immobili, sia l'obbligatorietà per le parti del regolamento condominiale erano state specificamente stabilite nei rogiti di vendita. Da tale circostanza risultavano quindi chiare le limitazioni al diritto di proprietà dell'acquirente derivante dalla clausola del regolamento condominiale.

In considerazione di tali affermazioni la Corte ha dunque rigettato il motivo dedotto, così confermando che già il mero richiamo al regolamento condominiale contenuto nell'atto di compravendita fa sì che le previsioni ivi contenute siano applicabili all'acquirente, ancorché il regolamento non sia materialmente allegato al contratto.

 


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata