Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È valida la delibera dell'assemblea che all'unanimità assegna in utilizzo esclusivo ai condòmini i posti auto condominiali
Tribunale Velletri Sent.13 settembre 2018 n. 1937
La vicenda nasce da una delibera dell’assemblea che alcuni anni orsono delibera all’unanimità di tutti i proprietari di regolare il parcheggio delle auto private, assegnando in utilizzo esclusivo i posti auto ricavati dal costruttore nelle aree interne al condominio.
La contestazione nasceva dalla lamentata illegittimità della delibera che avrebbe reso inservibili le zone comuni vincolandole all’utilizzo così disposto.
Il Tribunale di Velletri tuttavia, esaminando la questione ha ritenuto determinante che la delibera sia stata assunta all’unanimità da tutti i condòmini, ed altresì che sia stata applicata per molti anni senza contestazioni.
Quanto alla natura giuridica della deliberazione, il Tribnunale, nel rigettare la domanda attrice, ha ritenuto che la distribuzione ed assegnazione dei posti auto così unanimemente decisa non costituisca un negozio di divisione della proprietà comune, ma solo una regolamentazione dell’uso della cosa comune ai sensi dell’art.1102 cod.civ., del quale rispetta i limiti del pari uso e della destinazione.
Diverso sarebbe stato il caso che la delibera dell’assemblea fosse stata adottata con la sola maggioranza, ancorchè qualificata.
La Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 2016 n.17034 (dossier nov.-dic.2016) ha ritenuto che l’assemblea ha il potere di modificare (o anche innovare) a maggioranza la destinazione delle parti comuni, ad esempio per ricavarne posti auto, ma non può disporre che tale utilizzo sia destinato ad uno o più condòmini (e non a tutti), senza che ricorra il consenso di tutti i partecipanti al condominio. E così la Cassazione ha statuito che “l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un'area condominale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura)”.