Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La Cassazione conferisce efficacia probatoria alle email e agli SMS
Corte di Cassazione, Ordinanza 17 luglio 2019 n.19155
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento, ha recepito un indirizzo minoritario della giurisprudenza, che solitamente tende a negare valore probatorio pieno alle email e agli SMS.
Tuttavia il provvedimento qui in rassegna ha il merito di “scoprire” un vuoto normativo che è ora di colmare, poiché solitamente il valore probatorio di un documento è affidato alla certezza della sua provenienza e della sua sottoscri zione.
La Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridica mente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poichè, mentre, nel caso della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel caso del messaggio SMS non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto).
Sempre la Corte di Cassazione (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime“. Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. In tal caso il disconoscimento non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
La portata della pronuncia è intuibile in tema di adempimenti condominiali, si pensi alla convocazione dell’assemblea o alla successiva trasmissione del verbale, o comunque alla comunicazione di qualsiasi messaggio.
Quanto alla convocazione dell’assemblea è ben noto che la forma imposta dalla norma inderogabile dell’art.66 d.a.c.c. è quella della raccomandata postale, della raccomandata a mano, del fax o della PEC. Per quanto non siano ammessi, anche dalla giurisprudenza, mezzi equipollenti per la convocazione, non si può fare a meno di considerare de iure condendo che l’email potrebbe avere un suo valore ai fini probatori della comunicazione di un contenuto negoziale.