Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Videosorveglianza nei condomini
Linee guida CSP ANACI ROMA per delibere in merito a videosorveglianza nei condomini
SPECIMEN DI ODG
- proposta installazione impianto videosorveglianza sulle parti comuni; esame preventivi e deliberazioni in merito all’appalto con specifiche relative alle modalità di registrazione, conservazione, pubblicità; designazione responsabile delle immagini: eventuale compenso e durata dell’incarico;
TESTO DELLA DELIBERA
Ritenuto che si sono già ripetuti episodi di danneggiamento delle parti comuni e che a nulla sono valse le altre precauzioni già adottate quali ……( ad esempio, cambiare chiavi delle porte di accesso ai locali comuni e ai terrazzi e ampliare l’illuminazione dei viali e degli anditi di accesso) - si propone di installare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni: in particolare su: ……( viale di accesso al fabbricato – androne – ascensori – garage – terrazzo – giardino) che sono parti condominiali private e non comprendono luoghi circostanti pubblici o aperti al pubblico o proprietà privata dei singoli condomini, con lo specifico scopo della tutela del patrimonio immobiliare comune e della sicurezza di quanti di esso fruiscano a qualsiasi titolo.
Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte e custodite applicando misure di sicurezza idonee; pertanto l’apparato di registrazione sarà installato in locale chiuso a chiave non accessibile ad estranei.
Le immagini saranno archiviate per un periodo non superiore a gg 7 (sette) dopo di che verranno cancellate automaticamente, lasciando spazio a quelle più recenti.
La delibera di approvazione viene condizionata alla nomina di un responsabile del trattamento dati (immagini) che potrà accedere all’hard disk soltanto in caso di necessità e di illecito grave e dopo che sia stata presentata denuncia alle Autorità competenti, dietro loro richiesta. Potrà accedere alle immagini per controlli manutentivi la Ditta con la quale sarà stipulato apposito contratto con il quale vengono disciplinati i periodi e le modalità di accesso. La presenza del sistema di video sorveglianza sarà inoltre segnalato da appositi cartelli come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016. L’impianto risponderà dunque ai requisiti previsti dalla normativa quali liceità, finalità, necessità e proporzionalità.
Dopo ampia discussione, i presenti così votano: favorevoli alla realizzazione della videosorveglianza i Condomini……… per m/m 501. Contrari i Condomini ………. Per m/m …. La proposta è approvata. L’impianto sarà realizzato dalla Ditta….. come da preventivo che si allega al costo di euro…. + IVA da ripartirsi in base a tab. di proprietà. Viene nominato responsabile del trattamento dati il sig. ________________ per la durata di anni …. con compenso annuo di €…….. Il sig. ________________ con la sottoscrizione del presente verbale dichiara di accettare la nomina a responsabile del trattamento dati.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
- Consegna delle chiavi dell’armadietto al responsabile nominato con apposito verbale nel quale saranno indicate la data dell’Assemblea di nomina; la durata dell’incarico; il compenso; e la precisazione che l’hard disk è salvaguardato da specifiche protezioni fisiche (quali apposito armadietto blindato) e logiche (apposita password complessa che dovrà essere rinnovata ogni sei mesi).
- applicazione cartellonistica contenente:
- avviso circa LA PRESENZA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA prima della zona videosorvegliata ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
- indicazione del titolare del trattamento e dei fini: LA RILEVAZIONE E’ EFFETTUATA DAL CONDOMINIO DI VIA____________PER FINALITA’ DI SICUREZZA
- responsabile dei dati è il sig. ____________. Nella bacheca condominiale sono indicate le modalità di reperibilità del titolare e del responsabile.
- se l'impianto è funzionante anche di notte il cartello dovrà essere adeguatamente illuminato.
- nella bacheca condominiale saranno indicati i riferimenti del titolare del trattamento (il Condominio) e del responsabile del trattamento (l’incaricato).
- in caso di presenza di personale dipendente il Datore di Lavoro dovrà fornire adeguata informazione al lavoratore e dovrà presentare – prima della realizzazione dell’impianto - apposita domanda alla DTL Direzione territoriale del lavoro, per ottenere l'autorizzazione all’installazione, con indicazione dei tempi di registrazione delle immagini e delle eventuali modalità, come stabilito nel nuovo testo dell’art. 4 dello STATUTO dei Lavoratori D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
Art.4. Impianti audiovisivi.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si tenga presente che l'idoneità dell'impianto a ledere il bene giuridico protetto è sufficiente ad integrare il reato, anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno" (Cass., Sez. III pen., 12 novembre 2013, n. 4331).
5) L’amministratore dovrà predisporre una informativa completa presso il suo studio, accessibile e resa disponibile a tutti i residenti del Condominio ma anche a chi è stato ripreso dalle telecamere seppur accidentalmente.
N.B. il responsabile dei dati della videosorveglianza PUO’ essere l’Amministratore
(Qui sotto è possibile scaricare l'articolo sulla videosorveglianza a cura dell'Avv. Ferdinando della Corte pubblicato sul numero 172 di Dossier Condominio di lug/ago 2019)