Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Telecamere di videosorveglianza condominiale
'1984', (Big Brother is watching you). Eccolo là il Grande Fratello, l'occhio che tutto vigila e controlla di cui George Orwell racconta nel suo più celebre romanzo che iniziò a scrivere nel 1948
Ad oggi, nel 2016, le telecamere ad uso sorveglianza stanno dilagando a macchia d’olio su tutto il territorio, con grande concentrazione proprio nelle grandi città ed in misura crescente nei condomini, complice il continuo aumento della necessità di garantire la sicurezza.
Per lungo tempo la giurisprudenza si è scontrata sulle telecamere di videosorveglianza negli stabili in comproprietà e finalmente, con la legge di riforma del condominio n. 220 del 2012, il legislatore ha fatto chiarezza andando a disciplinare in merito.
APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA E RIPARTIZIONE DEI COSTI
Il nuovo art. 1122 – ter c.c., (aggiornato appunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220), che riguarda proprio gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, disciplina in merito: “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell’art. 1136”. Secondo tale comma, in materia di costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni sono pertanto individuati nuovi quorum decisionali rispetto al passato; oggi si ritiene necessaria infatti la maggioranza (50%+1 dei votanti, anche con delega) dei presenti e che questi rappresentino almeno la metà dell’intero valore dell’edificio.
Un punto che ha dato luogo a dibattito riguarda l’opportunità di chiamare in qualche modo in causa con potere decisionale, anche i conduttori dei condomini e non solo i proprietari. La questione ha fatto discutere a lungo, animando la giurisprudenza, tanto da spingere l’Autorità Garante a porre ufficialmente la questione nel 2008, all’interno della sua segnalazione al Parlamento ed al Governo n. 1523997. La richiesta è stata motivata dal fatto che il conduttore vive abitualmente nel condominio e quindi quì transita costantemente ed è ripreso nelle aree sottoposte a videosorveglianza: alla luce di questo, poiché appunto ripreso di continuo, dovrebbe avere possibilità di decisione proprio sulla questione dell’installazione o meno delle telecamere. Su tale diritto del conduttore, al punto 4 della Segnalazione, il Garante ha fatto osservare che: “Il profilo in esame non è regolato da una puntuale disciplina. Esso non trova (né avrebbe potuto trovare) espressa regolamentazione nel codice civile del 1942; né, è chiaro, pur applicando i princìpi generali, se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei (com)proprietari (omissis) o se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di conduttori”. Alla luce della riforma del 2012, si può evincere che si è optato per coinvolgere nella decisione d’installazione i soli comproprietari.
Per quanto concerne la ripartizione dei costi da sostenere da parte dei condomini, chiarisce l’art. 1123 c.c., secondo cui: “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (omissis)“. Alla luce di quanto qui disposto, si evince quindi che il costo dell’installazione di telecamere atte alla videosorveglianza deve essere ripartito tra i comproprietari in ragione del valore della propria porzione immobiliare condominiale, a meno che l’assemblea non decida, motivando, per una ripartizione in parti uguali, senza quindi far differenze di valore delle singole porzioni proprietarie. Quest’ultima opzione di criterio di ripartizione fra tutti i condomini, troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la videosorveglianza in condominio apporterebbe un uguale beneficio per tutti quanti.
La riforma del 2012, ha confermato anche il criterio di dovere di partecipazione di tutti i comproprietari alla ripartizione delle spese comuni, in considerazione del principio per cui nessuno può dirsi esentato dal godere del beneficio di un impianto che va a coprire la videosorveglianza dell’intero stabile. A riguardo c’è anche l’art. 1118 del c.c., in merito ai diritti dei partecipanti sulle parti comuni. “Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali (omissis)”. Vediamo pertanto che il legislatore ha voluto qui rafforzare il concetto di non ammissibilità di rinuncia al proprio diritto di godimento delle cose comuni, sia alla luce del bene comune superiore, quanto del fatto che pur ricusando in teoria, visto la natura del bene ed il contesto di godimento, si troverebbe di fatto a beneficiarne comunque.
Procedendo alla realizzazione dell’impianto, ci sono dei criteri di cui tenere conto in maniera inderogabile; primo fra tutti quello che riguarda la tutela della privacy di quanti vengono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.
PRIVACY E SICUREZZA
Analizziamo ora la normativa sulla privacy, in un breve excursus storico. Partiamo dal D. Lgs. 196/2003, che è andato a sostituire la precedente legge 675/96, in cui si è disciplinato in materia di tutela dei diritti alla protezione dei propri dati personali: questi non possono essere divulgati senza il consenso dell’avente diritto: “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Tale concetto è andato di seguito a convergere nel Testo Unico vigente, del 2004, ove si è voluta riunire tutta la normativa varia e sparsa in materia di privacy ed anche di riprese in aree comuni condominiali, col fine di creare un unico ed inequivocabile punto di riferimento.
Nel Testo Unico 2004 vengono posti infatti i primi punti fermi facendo chiarezza in merito a tutte le regole da seguire per accordare il diritto alla privacy con quello alla videosorveglianza. Nei primi 5 anni di attuazione dello stesso, tuttavia è stato verificato come fossero necessari alcuni chiarimenti, così da portare l’Autorità ad effettuare delle integrazioni, nonché a dar vita nel 2010 ad un nuovo Provvedimento sostitutivo del precedente Testo Unico 2004. L’8 aprile 2010 è entrato quindi in vigore il Provvedimento in materia sulla videosorveglianza n. 1712680 (in cui il Testo del 2004 venne recepito ed integrato), ove è riportato in premessa: “Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell’ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità (omissis)”.
Di seguito, nei Principi Generali, punto n. 2 si legge: “(omissis) la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali: 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 2) protezione della proprietà; 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 4) acquisizione di prove. La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori (omissis)”.
Un aspetto molto delicato riguarda proprio l’informativa da dare ai soggetti ripresi. Va premesso che vi è un preciso dovere di avviso, nel segnalare chiaramente che si è in un’area sottoposta a videosorveglianza: d’obbligo l’utilizzo di una cartellonistica dalle caratteristiche ben precise. Ci viene quì in aiuto il punto n. 3.1 (informativa) del Provvedimento 2010, sugli adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati, in cui è precisato: “(omissis) il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell’allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l’informativa: • deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate (omissis).”
TRATTAMENTO DEI DATI RIPRESI
I dati raccolti vanno gestiti solo da incaricati appositamente nominati, i quali sono gli unici autorizzati. A tal proposito, l’art. 4 delle Definizioni - paragrafo A - del Codice della Privacy spiega che: “si intende per: a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Nel caso di registrazione, dovranno essere nominati incaricati muniti di password, che saranno gli unici a poter visionare i dati, da conservare solo per lo stretto necessario. Il server andrà posto in luogo protetto ed accessibile ai solo autorizzati incaricati”.
Il Garante ha sottolineato come le riprese debbano riguardare solo aree di pertinenza comune ed esclusivamente condominiali, evitando cioè di invadere la privacy di zone esterne ed estranee al condomino stesso e d’incorrere in un’invasione della sfera privata di terzi.
Nel posizionare le telecamere va tenuto conto dell’area inquadrata, onde evitare d’incorrere nel reato di violazione dell’altrui privacy, come disposto dall’art. 615 bis c.p. “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato“. A riguardo è interessante segnalare la sentenza n. 35775 del 2015, pronunciata dalla sezione penale feriale della Corte di Cassazione, con la quale si è voluto rafforzare il concetto già riportato in precedenti sentenze, di necessaria ed accertata volontà di invasione nella sfera altrui, come pure di un numero preciso ed identificabile di persone oggetto della ripresa. Ne è passato da se il concetto secondo il quale, affinché possa essere individuato il reato, non solo è necessaria la volontà d’interferenza, ma la stessa non può dirsi tale se le riprese di un luogo pubblico (magari l’area intorno ad un portone d’ingresso) riguardano un numero potenzialmente indeterminato di persone e sono a fine preventivo, nonché identificativo di eventuali atti contro il condominio (come pareti imbrattate, citofoni o videocitofoni oggetto di vandalismo).
Nello specifico del codice vigente in materia di protezione dei dati personali, Titolo III – Regole Generali per il trattamento dei dati, Cap.1, Regole per tutti i trattamenti, Art. 11 Modalità del trattamento e requisiti dei dati personali si specifica che: “1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.
I dati registrati devono esser quindi trattati e tenuti nella massima sicurezza ed inaccessibilità ad estranei. In merito si è chiarito nel Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 2010 3.3.1. Misure di sicurezza. Qui è previsto un lavoro fatto di, “idonee e preventive misure di sicurezza”, onde evitare che in modo anche solo accidentale i dati vengano compromessi o distrutti, come pure che terzi estranei possano manipolarli o utilizzarli per scopi non permessi e/o comunque diversi dall’originale finalità di raccolta, “anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice)”. Ne consegue l’obbligo di adottare “specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica)”.
Alla luce di quanto sopra, una prima considerazione riguarda innanzitutto l’uso del buonsenso assembleare nel valutare bene la necessità d’installazione di un sistema di videosorveglianza, disponendo in tal caso l’utilizzo meno invasivo possibile, pur nel rispondere all’esigenza di controllo per sicurezza. Una volta registrate le immagini, il Garante opta usualmente per farle rimanere in archivio tra le 24 e le 48 ore, non di più, eccezion fatta per il caso di utilizzo da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Nel Provvedimento 2010, al punto. 3.2.1. (Verifica preliminare), si evince tutta la delicatezza nel raccogliere e trattare dati personali, e la labilità del confine tra necessità di sicurezza ed invasione nella sfera privata: una valutazione preliminare, tenendo conto anche di eventuali altri sistemi di protezione già attivi in condominio, quali ad esempio portoni blindati etc., è fondamentale onde evitare di cadere in un eccesso ingiustificato e perseguibile. “I trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.
In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L’uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l’interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice) (omissis)”.
TELECAMERE E PORTINERIA
Una menzione a parte va fatta per quanto riguarda il locale portineria, laddove qui entra in gioco il rapporto non solo con la privacy, di cui al paragrafo precedente, ma anche con lo Statuto dei Lavoratori che va applicato in tutela proprio del portiere/i del condominio, in qualità di lavoratori dipendenti del condominio stesso. Nel vecchio art. 4 dello Statuto, prima della riforma del Jobs Act si dichiarava il divieto perentorio di ripresa del lavoratore nell’esercizio della sua funzione, poiché ciò era accomunato ad una forma subdola di controllo. Anche qui tuttavia si poneva l’esigenza di conciliare tale divieto con la richiesta d’installazioni video, per motivi di sicurezza, da parte del datore di lavoro a salvaguardia dell’area interessata. L’argomento è stato a lungo fonte di dispute agguerrite e sentenze anche contraddittorie: un momento di passaggio cruciale è rappresentato proprio da quanto disposto nella decisione della Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 20722 del 2010, ha individuato un’eccezione alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, rilevando anche la necessità del datore lavoro (era il caso di un dipendente filmato in atto di compiere un furto a danno della sua azienda) di tutelarsi, dal compimento di azioni penalmente punibili, commesse proprio dal lavoratore nell’esercizio della sua funzione ed a danno dell’azienda stessa. Un precedente che ha aperto all’ammissibilità della prova, anche se rilevata in violazione dello Statuto dei Lavoratori, autorizzando di fatto la ripresa del lavoratore anche nell’esercizio della sua funzione di impiego. Tale criterio è stato recepito dalla recente riforma del Jobs Act 2015, nello Statuto dei Lavoratori. Ecco allora come appare il nuovo art. 4 dello Statuto, post riforma: comma 1. “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (omissis)”. Rispetto alla precedente versione, in cui il divieto era più forte, si evince un ammorbidimento (per così dire) della linea di concessione di ripresa anche in ambiente lavorativo e nello svolgimento dell’attività. Nel caso strettamente dei condomini, questa autorizzazione potrebbe essere motivata ulteriormente dalla previsione di un’ulteriore garanzia di sicurezza poiché il locale del portierato è oggetto di visita continua da parte di condomini e terzi visitatori occasionali.