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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Anagrafe condominiale

Anagrafe condominiale e collaborazione degli interessati

L'individuazione dell'amministratore condominiale quale protagonista della tutela del patrimonio edilizio privato, interlocutore privilegiato della pubblica amministrazione nella soluzione di tutte le problematiche inerenti la casa, tenuto conto che la sua funzione è ingiustificatamente subalterna


Direttamente a contatto con l’utenza, è determinante perché normative e controlli possano avere una logica applicativa e quindi efficacia nei risultati.

L’art. 2 della Costituzione evidenzia il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Ruscello (“Condominio negli edifici, rapporti di convivenza e principio di solidarietà”) ha definito il condominio una delle formazioni sociali individuate dalla Carta Costituzionale e Lipari (Sviluppo della persona e disciplina condominiale – Rivista giuridica edilizia 1974) ha evidenziato che “bisogna fare in modo che ciascuno avverta la propria presenza accanto ad altri in un medesimo edificio come momento della propria dimensione sociale ed individui nella collettività condominiale non solo una occasione di confronto fra opposizioni individuali eventualmente confliggenti, ma il primo nucleo di una più ampia struttura che si proietta progressivamente verso il quartiere, la città, la Regione, il complessivo assetto territoriale”.

Non può ignorarsi che vi sono esigenze finalizzate al miglior perseguimento degli interessi comuni che si pongono in contrasto anche con quelle “proprietarie” dei singoli partecipanti che non possono essere considerate le uniche degne di tutela soprattutto in considerazione della funzione sociale della proprietà prevista dall’art. 42 della Costituzione.  E l’amministratore è posto al centro di un complesso di funzioni di rilevanza sociale quale mediatore di diverse culture ed abitudini che transitano sul percorso della cooperazione diventando anche canale di collegamento con le pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di supporti professionali esterni per la realizzazione di processi di sviluppo sociali ed economici.

Una scuola di democrazia popolare dove si contrappongono maggioranza e minoranza, la differenza esistente fra potere deliberativo (assemblea) ed esecutivo (amministratore), la correlazione fra informazione, dibattito e decisione, tra libertà di voto, assunzione di responsabilità e partecipazione nel consigliare, nel fare, nel sopportare e soprattutto nel pagare.

Da non sottovalutare la funzione sociale del fabbricato, nella materiale collocazione nel tessuto urbano, proprio nel conflitto di interesse tra pubblico e privato, specie laddove ad un patrimonio immobiliare degradato, corrisponde spesso l’appartenenza della proprietà a classi meno abbienti. 

La riforma della disciplina del condominio negli edifici all’art. 1130 c.c. (attribuzioni dell’amministratore) ha evidenziato che l’amministratore deve “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio con i dati catastali di ciascuna unità immobiliare. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni, ma la collaborazione dei condomini è risultata insufficiente al riguardo con individuazione di proprietari differenti e di risultanze catastali non aggiornate.

Non è scritta alcuna regola di educazione alla proprietà (si diventa condomini senza …….corso di formazione) ma alla scuola elementare viene insegnato come “conoscere e comprendere le forme della convivenza civile e democratica”).

La struttura di rappresentanza degli amministratori di condominio è chiamata a svolgere un ruolo propositivo forte per la categoria che non può più essere riferito al pater familias ma ad un vero professionista polivalente che guida un “laboratorio” di valorizzazione del patrimonio immobiliare privato nel rispetto della cultura della qualità, una esigenza affinchè il servizio reso possa essere analizzato e valutato in tutte le sue componenti (efficacia, tempestività, opportunità, costo) dai soggetti nel cui interesse viene svolto.

L’attenzione ai problemi comuni, la vigilanza rispettosa, la scrupolosità dei conti, sono atteggiamenti etici che debbono qualificare la professionalità dell’amministratore, un custode delegato a far sì che tutto, in quella piccola o grande porzione di umanità, contribuisca al bene collettivo.


di Carlo Parodi (Consigliere Nazionale) © Riproduzione riservata

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