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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione civile obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria. Ecco in sintesi le ultime novità


Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.
Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012.

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
-facoltativa, e cioé scelta dalle parti;
-demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno

Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.

Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Novità legislative:
a) decreto ministero Giustizia 6 luglio 2011 n. 145 (in vigore dal 26.08.2011): conclusione del procedimento di mediazione in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione
art. 3 (modifiche all’art. 7 comma 5 D.M. 18.10.2010, N. 180): “il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo”
 
b)  D. L. 138/2011 CONVERTITO IN Legge 14.9.2011 n. 148: sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento

 art. 2 comma 35-sexies, aggiunge un nuovo periodo all’art. 8 comma 5 del d. lgs. 28/2010: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’efficacia deflattiva della mediazione, incentivando le parti a partecipare al relativo procedimento.
La nuova disposizione si affianca a quanto già previsto nel d. lgs. 28/2010 per la ipotesi di mancata partecipazione delle parti senza giustificato motivo, dall’art. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2010:  “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Si segnala che l’art. 2 comma 35-sexies non contiene alcuna precisazione in merito alla decorrenza del nuovo meccanismo sanzionatorio, sicchè, in mancanza di indicazioni specifiche, esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 148/2011, quindi per tutti i procedimenti di mediazione avviati successivamente al 17.09.2011.

Il rinvio del d. lgs. 28/2010 alla Corte Costituzionale.

A seguito del ricorso al Tar Lazio contro il regolamento attuativo sulla media conciliazione obbligatoria, proposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), insieme a diversi consigli degli Ordini e Associazioni forensi, con ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011 il Tar del Lazio ha deciso di rinviare il D. Lgs. n. 28/2010 alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto:
-“rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice)”.
- rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77  Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza”.

La pronuncia della Corte Costituzionale è attesa per la fine del mese di marzo 2012.


Avv. Paola Carloni


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