Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Insetti e ratti sono nemici dell'uomo ma non tutti possono cacciarli
LE ATTIVITA' DI PULIZIA E LE DISINFESTAZIONI E LE DERATTIZZAZIONI DEVONO ESSERE SVOLTE DA DITTE ESPRESSAMENTE ABILITATE
La normativa di riferimento è la n.82/1994 la quale disciplina tutte le attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso di determinati requisiti di capacità tecnica e organizzativa (Responsabile Tecnico DM 274/1997).
Ne consegue che NON TUTTI possono effettuare quelle attività (nemmeno le semplici pulizie).
L’art. 6 Sanzioni, oltre alle sanzioni per gli esercenti senza regolare abilitazione, prevede al n.4 sanzioni salatissime per chi affida quelle attività a soggetti non abilitati.
Ne consegue che gli Amministratori si devono accertare prima di affidare le attività in parola che i soggetti cui si affidano siano in regola con la normativa di settore.
Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, devono essere iscritte nello specifico registro alla Camera di Commercio e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e competenza per ciascuna di queste attività, specificamente definite e regolamentate con appositi decreti attuativi.
E’ quanto dispone la legge 82/1994, aggiungendo che i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Sarà bene pertanto che – nell’ambito delle attività di scelta e di vigilanza dei soggetti che prestano servizi e attività al Condominio, demandata all’Amministratore - egli si assicuri mediante richiesta del Certificato della Camera di Commercio che la Ditta di pulizie, che spesso svolge anche le attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, abbia per ciascuna di queste specifiche attività specifica iscrizione e autorizzazione.
A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.
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