Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Circolare Anaci Roma in riferimento al decreto Rilancio del 19 maggio 2020
Decreto Rilancio: occasione certamente unica per i condomini con la detrazione fiscale del 110%, mentre le problematiche legali e logistiche relative alle assemblee condominiali rimangono
Il 19 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 34/2020 denominato decreto "rilancio". Il Decreto, composto da 266 articoli, è suddiviso in titoli e riguarda tantissimi aspetti dell’economia.
Il titolo VI, relativo alle "misure fiscali" che maggiormente impattano sulla proprietà e sul condominio, è quello di massimo interesse per il nostro lavoro. In particolare due articoli 119 e 121.
L'articolo 119 parla degli interventi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
La norma prevede una detrazione fiscale del 110%, da ripartire in 5 anni, sull'esecuzione dei seguenti lavori, eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
a) isolamento termico per una quota superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (limite di spesa per appartamento € 60.000.00).
Gli interventi su una superfice superiore al 25% rientrano nell'ambito delle 'ristrutturazioni importanti di secondo livello’ e comportano quindi l'obbligo di rispettare anche il DM del 26/06/2015, in tema di valori di trasmittanza;
b) sostituzione degli impianti di climatizzazione con altri di efficienza almeno pari ad A, o con impianti ibridi anche abbinati ad interventi di installazione di pannelli fotovoltaici (limite di spesa per appartamento di € 30.000).
Possono essere agevolati al 110% anche gli interventi di riqualificazione energetica già sgravabili al 50% o 65% (infissi, ecc.) se realizzati unitamente ad almeno uno dei due interventi su descritti.
Per usufruire dell'incentivo è necessario che si migliori l'efficienza energetica dell'edificio di almeno 2 classi. Nel caso ciò non fosse possibile bisogna almeno raggiungere la classe energetica piu' alta possibile.
Anche gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e le colonnine di ricarica elettriche diventano detraibili al 110% se eseguiti congiuntamente agli interventi elencati nelle lettere a) e b), purché l'energia in eccesso venga venduta al GSE.
L’articolo 121 riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per TUTTI gli interventi di manutenzione straordinaria in condominio sarà possibile cedere il credito d'imposta alla ditta esecutrice delle opere o alle banche.
Quindi:
- gli interventi super bonus che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%;
- gli interventi eco bonus che danno diritto alla detrazione fiscale del 65%;
- gli interventi sisma bonus che danno diritto alla detrazione fiscale 75%-85%;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione fiscale 50%;
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna dei prospetti che danno diritto alla detrazione fiscale 90%.
In pratica su tutti i lavori che implicano una detrazione fiscale sarà possibile cedere il credito alla ditta esecutrice e pagare solo la differenza, o richiedere lo sconto in fattura.
Certamente un’occasione unica che i Condomini non vorranno perdere.
Tutti i lavori necessitano ovviamente di delibera assembleare con la maggioranza prevista dal 2°comma dell'art. 1136 CC (maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno la metà del
valore dell'edificio) e dovrà essere espressamente verbalizzato che il Condominio intende fruire dello sconto in fattura.
Ma – come ben sapete per essere stato oggetto di ampio dibattito e da ultimo di espresse linee guida del CSN ANACI cui rimandiamo per una attenta lettura - abbiamo grandi limiti per le convocazioni dell'assemblea, sia essa in presenza, che on line o mista.
Limiti che in estrema sintesi possono riassumersi così:
- non è possibile convocare assemblee esclusivamente da remoto poiché è necessario garantire a tutti i comproprietari di partecipare, anche a coloro che non posseggono mezzi elettronici adeguati;
- fare le assemblee in presenza implica la necessità di utilizzare spazi enormi. Ogni partecipante deve avere a disposizione fra i 6 e i 7 mq e anche all'aria aperta le cose non sono più semplici;
- per le assemblee miste ai problemi logistici e legali delle prime due, si aggiungono i problemi di ordine organizzativo.
Quindi in questo momento:
- in assenza delle linee guida dell'Agenzia delle Entrate che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto deve definire le modalità attuative delle disposizioni;
- tenuto conto che il Decreto stesso deve anche superare il passaggio parlamentare per la conversione in legge, che potrebbe comportare modifiche all’attuale testo;
- in mancanza di indicazioni per la validità delle assemblee
anche seguendo le linee di indirizzo nazionali, riteniamo utile suggerire ai Colleghi di non convocare assemblee fino a quando non verranno pubblicate le modalità attuative del Decreto 34/2020.
Questa indicazione dell’Associazione - che potrà essere portata anche a conoscenza dei Condomini – risponde non solo ad ovvi criteri di prudenza posti alla base delle ancor vigenti limitazioni agli assembramenti e alle riunioni imposti dalla legge a salvaguardia della salute di tutti, ma anche a criteri di logica, in attesa che la normativa diventi definitiva e avvalorata da appositi Regolamenti.
Il tema sarà approfondito in occasione del Webinar "IL DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020)" dell'11 Giugno 2020.
Per informazioni ed il programma «clicca qui»