Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Solo le spese urgenti sono rimborsabili dal condominio
Ogni condomino che effettua spese per le parti comuni dell'edificio, senza essere stato autorizzato dall'amministratore o dall'assemblea, ha diritto ad ottenere il rimborso solamente se si tratta di spesa urgente
Un condomino fa riparare il lastrico solare e, a lavori ultimati, chiede le somme rispettivamente dovute pro quota agli altri condomini, che però si rifiutano di provvedere al pagamento di quanto richiesto.
Con sentenza n. 4330/2012 la Cassazione si è pronunciata al riguardo, ricordando che, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Il connotato dell‘urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che:
- ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364);
- è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256);
- per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364).
L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.