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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Debiti dei condòmini: la privacy del singolo condomino è violata se si espongono i conti in luoghi pubblici comuni

E' stata depositata il 4 gennaio scorso dalla seconda sezione civile della Cassazione l'ordinanza 186/11, che contiene una precisazione: l'amministratore di condominio non può esporre al pubblico sollecitazioni di pagamento


E' stata depositata il 4 gennaio scorso dalla seconda sezione civile della Cassazione l'ordinanza 186/11, che contiene una precisazione: l'amministratore di condominio non puo esporre nell'androne del palazzo o in altri spazi comunque accessibili al pubblico sollecitazioni di pagamento e avvisi di mora con l'indicazione dei dati del condomino coinvolto. E' una violazione della privacy.

Per la Suprema corte, la trasparenza necessaria nella gestione contabile del condominio non puo ledere il diritto alla riservatezza personale che, per la Cassazione, prevale sulle esigenze di efficienza, essendo un diritto tutelato dall'articolo 2 della Costituzione e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'amministratore deve comunque procedere alla conservazione ed elaborazione di questi dati, ritenuti in ogni caso personali, per adempiere alla gestione delle parti comuni e quindi lavorare con le informazioni conseguite dal riparto delle spese, gli oneri individuali e gli interessi per le eventuali more, anche senza il consenso diretto dell'interessato.
Deve informare tutto il condominio della situazione in essere, sia in sede di assemblee periodiche sia su richiesta esplicita di un condomino, ma l'informazione deve essere trattata "nell'osservanza dei principi di proporzionalita, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti".

Quindi l'amministratore del condominio ha "il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio". L'affissione dei dati personali che evidenziano le posizioni di debito dei singoli condomini in un luogo accessibile pubblicamente anche da persone estranee al condominio e un'iniziativa "al di la della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale" e determina "la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilita civile".


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