Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La prestazione occasionale va previamente comunicata
Nuovi obblighi per i prestatori d'opera occasionali
Dal 21/12/2021 vige l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio l’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 Codice civile quando incaricati di realizzare un’opera o di eseguire la prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione da parte del prestatore e senza Partita IVA.
Tali attività ricordiamo ai fini IRPEF sono soggette a ritenuta del 20% da parte del sostituto di imposta (Condominio) e generano “redditi diversi” in capo al sostituito (Prestatore occasionale).
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Per un approfondimento del tema si rinvia all’area riservata del sito di ANACI ROMA.