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Normativa condominio

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Servitù di parcheggio e usucapione

È configurabile un diritto di servitù di parcheggio e su di esso è consentita l'usucapione

Corte di Cassazione, Sent. 19 marzo 2019 n. 7561


In questa interessante pronuncia si propone in modo del tutto nuovo un tema che nella realtà condominiale ha notevole rilevanza.

Il c.d. “diritto di parcheggio” viene da sempre negato dalla giurisprudenza tradizionale perché, come si legge nella sentenza di appello "la caratteristica reale di tale diritto, ovverossia la realità (inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come un'utilità del fondo stesso, trattandosi di vantaggio del tutto personale dei proprietari".

Identica statuizione in Cass. n. 1551 del 2009.

Invero, "il parcheggio di autovetture su di un'area puo' costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprieta' del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitu', diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilita' cosi' come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non puo' in alcun modo integrare gli estremi della utilita' inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari" (Cass. n. 8137 del 2004 e Cass.13 settembre 2012 n.15334).

Del pari è nullo per impossibilità dell’oggetto l’atto negoziale che stipula la costituzione del diritto personale di servitù di parcheggio, stante il divieto di costituire servitù personali e attesa l’assenza del carattere di realità.

La pronuncia della Cassazione in rassegna, pur dichiarandosi consapevole dell’indirizzo tradizionale della sua stessa giurisprudenza, ritiene tuttavia di precisare che è possibile stipulare una convenzione che costituisca un diritto di parcheggio non già a favore di chi lo esercita, ma a diretto vantaggio del fondo dominante interessato (Cass.16698/2017).

L’art.1027 cod.civ. stabilisce infatti che la servitù è costituita per il vantaggio dei fondi e non si spinge a tipizzare tassativamente il contenuto delle utilità oggetto della servitù.

Entro tali limiti qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del diritto, può assumere carattere di realità.

E dunque è consentito costituire una servitù di parcheggio, purchè il diritto rispetti le condizioni poste dall’art.1027 cod.civ., ossia l'altruità della cosa, l'assolutezza del diritto, l'immediatezza del vantaggio, la sua inerenza al fondo servente e a quello dominante, la specificità dell’utilitas, la localizzazione, intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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