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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

installazione antenna telefonia

La Corte di Cassazione rimette gli atti alle Sezioni Unite per stabilire se la locazione di parti comuni per l'installazione di un'antenna richieda l'unanimità dei consensi

Cassazione II, ord. 29-3-2019 n. 8943


In questa interessante ordinanza interlocutoria, la II sezione della Suprema Corte pone il quesito partendo dalla vicenda di merito attinente l’esatta qualificazione della locazione di parti comuni (lastrico di copertura) per l’installazione di un’antenna per telefonia mobile, ove si voglia prevedere la possibilità per il conduttore di rimozione dell’impianto o comunque garantirgli la proprietà dell’impianto in deroga al principio di accessione.

In forza di tale principio di accessione, infatti, l’installazione di un’antenna quale impianto stabilmente ancorato al suolo comporterebbe che la proprietà dell’impianto verrebbe acquisita dal proprietario locatore, in difetto di diverso titolo.

La lucida disamina della Corte, con dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali, arriva a poter escludere che operi l’accessione solo ove si preveda un accordo in tal senso fra locatore e conduttore.

La questione che si pone è se è necessario il consenso di tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, per l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l’esercizio del servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso.

Per tale ragione la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al primo presidente affinchè ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata