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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

spesa rimborsata se urgente

La spesa sostenuta dal condòmino per la cosa comune può essere rimborsata solo se urgente

Corte di cassazione, Sez. II sentenza 16 aprile 2018, n. 9280


In questa interessante sentenza la Corte di Cassazione ribadisce ampiamente un principio ormai consolidato in materia di spese c.d. urgenti.

Il regime del rimborso delle spese per la cosa comune fatte dal singolo condomino nell’interesse anche degli altri è diverso dalla disciplina operante in materia di comunione.

Nella comunione tutti i partecipanti hanno il diritto di provvedere all’amministrazione e alla manutenzione della cosa comune. E il partecipante ha diritto di ottenere il rimborso della spesa fatta nell’interesse comune, anche in caso di “trascuranza degli altri” (art.1110 cod.civ.).

Nel condominio il regime è differente e la spesa sostenuta dal condòmino è rimborsabile solo se urgente.

Ciò si spiega con il fatto che nella comunione i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio le porzioni comuni rappresentano necessariamente utilità strumentali al godimento dei beni individuali.

Tale rapporto di necessaria strumentalità caratterizza anche il c.d. condominio minimo e, quindi, anche in tal caso la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile se abbia i requisiti dell’art. 1134 cod. civ.

L’urgenza degli interventi è aspetto distinto dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile nocumento alla cosa comune o ove siano necessari per evitare che la cosa comune arrechi un danno ragionevolmente imminente ai terzi o all’edificio, per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità.

Nel valutare l’urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza indugio o ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l’amministratore.

In carenza di tali inderogabili condizioni devono ritenersi indebite e non strettamente indispensabili le interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, che è riservata agli organi del condominio. Semmai il singolo, in mancanza dei requisiti di urgenza e indifferibilità della spesa, ha a sua disposizione strumenti alternativi (art. 1105, comma 4, cod. civ.) al fine di ovviare all’inerzia dei condòmini nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell’edificio.


Centro Studi Provinciale ANACI Roma © Riproduzione riservata
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