Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Locale seminterrato da adibire a garage
Cassazione Civile, Sentenza n. 28640/2011-
Con atto di citazione, una condomina proponeva opposizione avverso la delibera con cui l'assemblea straordinaria di un Condominio aveva approvato di procedere ai lavori di sistemazione del locale seminterrato da adibire a uso garage con relativa approvazione del progetto già assentito dall'assemblea e al conferimento dell'incarico al professionista. La condomina conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l'amministratore pro-tempore del condominio, oltre che per sentir annullare la delibera, anche per sentir ordinare al condominio la cessazione dell'uso del locale seminterrato per parcheggio autoveicoli e affermare, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato, il suo diritto a godere interamente della proprietà condominiale del locale seminterrato.
Costituitosi il convenuto Condominio, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari dello stabile, intervenuta a costituzione di alcuni dei comproprietari del fabbricato.
Il Tribunale rigettava la domanda della condomina. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'improcedibilità delle domande proposte in primo grado dalla condomina. Il giudice di appello rilevava che, essendo stata disposta la necessaria integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile condominiale era, tuttavia, rimasto accertato che la notifica nei riguardi di un condomino, rimasto contumace anche nel giudizio di appello, si era perfezionata, con la conseguente inosservanza del termine a comparire all'epoca stabilito in sessanta giorni, pertanto, se tale difetto di valida integrazione del contraddittorio non poteva determinare l'estinzione del giudizio di primo grado, in cui era stata erroneamente dichiarala la contumacia dello stesso condomino, in mancanza della formulazione della relativa eccezione, tale vizio comportava, l'impossibilità di proseguire la causa in virtù dell'assenza di una parte necessaria, con conseguente improcedibilità o improseguibilità delle domande avanzate dalla condomina.
Avverso tale pronuncia, gli eredi dell'interessata hanno promosso ricorso per cassazione. Con la Sentenza n. 28640/2011-, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.