Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Porzione del ballatoio inglobata nell'appartamento
Si può fare se non lede il diritto del proprietario dell'appartamento confinante e degli altri condomini
Una condomina chiama in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la proprietaria dell'appartamento vicino, esponendo che la convenuta, nel corso del precedente anno, senza autorizzazione dei condomini, aveva intrapreso lavori di ristrutturazione del suo alloggio, inglobando nello stesso spazi comuni e pertanto ne chiedeva la condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. La convenuta precisava trattarsi di invasione modestissima di area condominiale, per la quale, gli altri condomini avevano prestato consenso scritto sottoscrivendo in calce a una raccomandata.
Il Tribunale accoglieva la sola domanda di rimessione in pristino dei luoghi, rigettate quelle di risarcimento.
In sede di appello, la realizzatrice dei lavori insiste sulla esiguità della porzione occupata, ma, la Corte di Appello di Trento rigettava l'appello. Il giudice di secondo grado evidenziava che correttamente il giudice di prime cure aveva qualificato i lavori eseguiti dall'appellante sull'area comune quale costituzione di una servitù a carico del condominio, per cui avrebbe dovuto essere stipulato un contratto che doveva essere intavolato. La condomina non si arrende e promuove ricorso per Cassazione.
La Corte accoglie il ricorso con la sentenza 28025/2011-. Il giudice di appello non ha motivato in ordine alla ritenuta innovazione, dichiarando vietata l'occupazione di una infinitesimale area comune, senza verificare il rispetto dei limiti esegetici indicati dall'art. 1102 c.c., il quale dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e, a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. l'acquisizione di una piccola porzione del ballatoio non poteva considerarsi occupazione comportante appropriazione di un bene comune in quanto non aveva determinato l'inservibilità dello stesso bene all'uso e al godimento cui era destinato, trattandosi di parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva dello stesso bene comune. La Corte ha rilevato che l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.