Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il sottotetto di un edificio condominiale ha natura condominiale o privata?
Dipende dalle caratteristiche del sottotetto: accessibilità, dimensioni, idoneità del pavimento, ecc.
Gli abitanti di due appartamenti, siti in un condominio al piano terra e al primo piano, realizzano alcune opere nel sottotetto. La proprietaria dell'appartamento sito al seminterrato dell'edificio è in disaccordo e vuole ripristinato lo stato del sottotetto, perchè afferma che i locali sottotetto sono comuni a tutti i condomini.
Convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, i realizzatori delle opere deducono che il sottotetto costituisce pertinenza degli appartamenti posti all'ultimo piano dell'edificio. Il Tribunale rigetta la domanda, avanzata dalla proprietaria dell'appartamento sito al piano seminterrato, sul rilievo che il sottotetto ha la destinazione di camera d’aria per l'ultimo piano e non di vano utilizzabile da tutti i condomini.
La Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che il sottotetto costituisce invece parte comune, dichiarandone la comproprietà dell'originaria ricorrente in proporzione della quota millesimale, ma respinge la domanda di ripristino, considerando lecite le opere realizzate dai convenuti. Si va in Cassazione.
La Corte si pronuncia con la Sentenza n. 26833/2011-. La Corte osserva che il giudice di appello, nel ritenere che il sottotetto era un bene comune, ha evidenziato tutta una serie di elementi dai quali si doveva pervenire al convincimento in merito all'attitudine del sottotetto a essere destinato al servizio di tutti i condomini. Accessibilità, con l'ausilio di una scala a pioli attraverso una botola dal pianerottolo della scala comune e non dai singoli appartamenti dell'ultimo piano; idoneità del pavimento originario a sopportare il peso del calpestio e di deposito di oggetti, per lo spessore della soletta e la capacità portante accertata dal consulente; dimensioni e altezza originaria del sottotetto; mancanza di divisioni interne corrispondenti alle porzioni sottostanti; installazione di parti dell'impianto di riscaldamento comune a suo tempo esistente.
Conclusione, il sottotetto ha natura condominiale e i proprietari che hanno realizzato le opere potevano farlo in proporzione alla loro quota millesimale.