Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Condomini chiudono lo spazio di loro proprietà destinato a parcheggio
La Corte rigetta il ricorso degli altri condomini
La Corte di Appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda di alcuni condomini diretta a ottenere la condanna di altri tre condomini all'abbattimento delle opere eseguite all'interno del condominio, consistenti nella chiusura dello spazio di loro proprietà destinato a parcheggio.
Il giudice ritiene che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, le opere realizzate dai tre condomini non avevano invaso alcuno spazio di proprietà comune e che le stesse non arrecavano alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio. I condomini litigiosi non si arrendono mai. Ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 24645/2011-.
Il giudice di merito ha affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle fotografie in atti, che le opere realizzate dai convenuti integrano un intervento sobrio e rispettoso delle linee architettoniche dell'intero edificio, il quale, in ogni caso, non ne modifica la sagoma, facendo applicazione al riguardo di una nozione di decoro architettonico, secondo cui lo stesso si identifica con l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio e imprimono alle varie parti dello stesso una sua determinata, armonica fisionomia, con l'effetto che il decoro architettonico può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma solo da quella idonea a interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità.