@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

pensiline condominio

Proprietario di un appartamento al piano terra realizza tre pensiline

Legittima l'installazione di pensiline se non danneggia gli altri condomini


Un condomino, proprietario di un appartamento situato al piano terra, realizza tre pensiline di materiale plastico con intelaiatura in ferro. I proprietari dell'appartamento sovrastante, con ricorso per manutenzione del possesso, lamentano la lesione dell'estetica della facciata e la violazione del diritto di veduta in appiombo dai medesimi esercitato, chiedendo la rimozione del manufatto, facendo presente che, attraverso la pensilina era possibile accedere dal muro di cinta al loro appartamento. Domanda rigettata in primo e in secondo grado.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22092/2011 conferma che l' utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso, è consentita.

In pratica l'estensione del diritto di ciascun condomino trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti.

Pertanto, qualora, attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione, il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio.