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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

locazione sottoscala condominiale

Condomina da in locazione il sottoscala condominiale: il conduttore è tenuto a pagare il canone di locazione

Corte di Cassazione - Sez. Terza Civ. - Sentenza del 14.07.2011, n. 15443


Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilita di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, salvo che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso, o la detenzione, abbia conservato tale possesso non opponendosi il proprietario.

Le scale, i pianerottoli, le aree sottostanti sono parti comuni dell' edificio, ma se il Condominio non si oppone, un condomino puo chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali e utilizzarla in via esclusiva e addirittura locarla a terzi. Cosi la Cassazione con la Sentenza n. 15443/2011. Il caso. Un condomino recinta una parte del sottoscala e la concede in locazione. I conduttori non pagano il canone convenuto. Il locatario chiede la risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori. La Corte di Appello di Roma rigettava l' appello dei conduttori, avverso la pronuncia che aveva accolto la domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori. La natura condominiale del vano sottoscala affittato dalla condomina non ne esclude il possesso non essendo necessaria per la locazione la proprieta del bene. Avverso tale pronuncia i conduttori promuovono ricorso per Cassazione. Partita persa. La Suprema Corte da ragione al locatario.