Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
No al mutamento di parti comuni per il singolo proprietario
Corte di Cassazione – Sentenza n. 12310/2011
Il proprietario di un locale in un condominio chiede di realizzare degli scivoli fissi tra il marciapiede e la strada in modo da consentirgli l'accesso con autovetture al locale
No al mutamento di destinazione di tale parte comune.
Un condomino conveniva davanti al Tribunale di Genova il Condominio, nel quale era proprietario di un locale a piano terra, chiedendo che venisse accertata la legittimita della sua pretesa a realizzare degli scivoli fissi tra il marciapiede e la strada, in modo da consentirgli l'accesso con autovetture al locale di cui era proprietario, destinato a box. In via subordinata chiedeva che venisse accertato che lo stesso era diventato titolare di una servitu di passaggio a carico del marciapiedi condominiale e in favore del locale in questione oppure che tale servitu venisse costituita coattivamente. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.
Con la Sentenza n. 12310/2011, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
La sola utilizzazione quale box del locale non prova da sola l'esistenza di una servitu di passaggio.
La potenziale destinazione a box del locale, in base alla conformazione dello stesso, non conduce a dedurre l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate a consentire l'esercizio di una servitu di passaggio sul presunto fondo servente, ovvero il marciapiedi.
L'utilita che il ricorrente pretende ricavare dal marciapiede non e soltanto maggiormente intensa o anche semplicemente diversa da quella che ne ricavano gli altri condomini, ma e in contrasto con la specifica destinazione della parte comune, ovvero il transito dei pedoni.
Fonte: studiolegalelaw.net