Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È nulla la delibera che stabilisce l'esecuzione di lavori sui balconi e dispone la relativa attribuzione di spese ai singoli proprietari
Tribunale di Roma, Sent.01 marzo 2019 n. 4621
La controversia riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale che ha stabilito di eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza dei balconi privati, attribuendo la relativa spesa ai singoli proprietari dei balconi.
L’impugnazione proposta da un condòmino, che lamenta l’illegittimità del deliberato, viene accolta dal Tribunale sulla scorta di un duplice rilievo di invalidità.
In primo luogo la delibera è invalida perché l’assemblea ha ratificato lavori che non ineriscono parti comuni e la ripartizione effettuata è consistita solo nell’attribuzione unilaterale delle spese ai proprietari di balconi: con ciò l’assemblea ha esorbitato dalle proprie attribuzioni, che attengono unicamente alla gestione delle parti comuni.
In secondo luogo, ove pure volesse ritenersi che i lavori di messa in sicurezza debbano interessare il condominio, la delibera è invalida perché attribuisce la spesa ai soli proprietari di balconi e non la divide fra tutti i condòmini.
Ai fini dell’attribuzione della spesa non ha rilievo – statuisce il Tribunale – la circostanza che gli interventi manutentivi siano finalizzati alla messa in sicurezza e che i proprietari dei balconi sarebbero responsabili ex art.2051 cod.civ. L’assemblea, ove intenda addebitare spese ritenute di competenza esclusiva di un o non può procedere con una delibera in tal senso ma deve, in caso di dissenso dell’interessato, promuovere nei suoi confronti le opportune iniziative giudiziali per ottenere un accertamento di legittimità della propria pretesa.
Il che vale a dire che l’assemblea non può deliberare l’attribuzione unilaterale di spese in mancanza del consenso del soggetto che ritiene obbligato.
La sentenza in rassegna si pone nel novero delle moltissime pronunce dello stesso tenore.
Il medesimo Tribunale di Roma, con recentissima sentenza del 23 ottobre 2018 n.20202, ha analogamente stabilito che i balconi privati che non abbiano valore architettonico sono di esclusiva competenza del proprietario, mentre è illegittima e nulla la delibera condominiale che ha stabilito a maggioranza criteri di ripartizione delle spese, attribuendole parzialmente all’intera compagine sul rilievo erroneo che alcune parti dei balconi in aggetto sarebbero comuni ex art.1117 cod.civ. in quanto di pregio architettonico.